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Ordinanza 64/1962 ECLI:IT:COST:1962:64 Generato dall'IA

Ordinanza 64/1962 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 64/1962
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Ritenuto che con ordinanza del 23 febbraio 1961, notificata il 23 marzo

Regesto Legislator

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Ordinanza 64/1962 · Corte costituzionale: Ritenuto che con ordinanza del 23 febbraio 1961, notificata il 23 marzo

Parole chiave

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bene espropriato appropriazione indebita di beni demaniali regime della proprietà diritti patrimoniali dissipazione dei beni riclassificazione di terreni
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 28 dicembre

1952, n. 4296, promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1961 dal

Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra De Curtis

Doroteo e l'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in

Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, -

iscritta al n. 54 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 6 maggio 1961.

Udita nell'udienza pubblica del 4 aprile 1962 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

uditi l'avv. Ferdinando D'Atena, per De Curtis Doroteo, e il

sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di

riforma.

Ritenuto che con ordinanza del 23 febbraio 1961, notificata il 23 marzo

1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 6 maggio 1961, il

Tribunale di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale

del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4296, con cui il sig. Doroteo De Curtis

veniva espropriato di ha. 10.76.09 in applicazione della legge di

riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841;

che il Tribunale, accogliendo le eccezioni dell'espropriato, rileva

come l'Ente Puglia e Lucania abbia provveduto allo scorporo, dopo

pronuncia della Commissione censuaria centrale, sulla base d'un

patrimonio nel quale erroneamente aveva ricompreso, fra i beni

appartenenti al solo De Curtis, alcuni terreni, siti in zona

Guglionesi, che, invece, erano intestati in catasto anche alla moglie

di lui, Giuseppina Carnevale (partita 2032);

che, secondo il Tribunale, l'Ente di riforma sarebbe caduto in un

altro errore, che costituirebbe un secondo motivo di illegittimità del

provvedimento d'esproprio, poiché avrebbe tenuto conto, relativamente

alla qualità e alla classe di certi terreni posti in zona

Torremaggiore, delle variazioni introdotte nel catasto con note di

voltura n. 336 e 327 del 1952, cioè posteriori di tre anni alla data

del 15 novembre 1949: data alla quale, invece, si deve fare riferimento

nell'accertare la qualità e la classe dei terreni da sottoporre allo

scorporo (art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841);

che si sono costituiti il De Curtis e l'Ente di riforma;

Considerato che, quanto al primo motivo, non risulta provato che, al 15

novembre 1949, alcuni fondi, soggetti a scorporo e siti nel Comune di

Guglionesi, appartenessero in comunione anche alla moglie

dell'espropriato, poiché niente esclude che prima di tale data il

diritto della moglie su quei fondi sia stato trasferito all'espropriato

per successione ereditaria o ad altro titolo;

che, quanto al secondo motivo, occorre accertare innanzi tutto

l'epoca in cui fu eseguita la verificazione periodica, con cui si

rilevò la variazione di coltura da cespuglieto a seminativo delle

particelle 2 e 3 del foglio di mappa n. 1 del Comune di Torremaggiore,

inoltre la data sia della introduzione di tale variazione negli atti,

sia dei suoi effetti a norma del R.D.L. 7 dicembre 1942, n. 1418, e

della sua notifica all'interessato, nonché, infine, l'esistenza e la

sorte di un eventuale reclamo dello stesso interessato alla Commissione

Censuaria Comunale;

che l'accertamento di questi fatti e situazioni è necessario ai

fini della rilevanza della promossa questione di legittimità

costituzionale:

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

rinvia gli atti al Tribunale di Bari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI.