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Ordinanza 61/1962 ECLI:IT:COST:1962:61 Generato dall'IA

Ordinanza 61/1962 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 61/1962
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sociale, iscritte ai numeri 14, 15 e 16 del Registro ordinanze del 1961

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione, art. 136 Cost; Ordinanza 61/1962 · Corte costituzionale: sociale, iscritte ai numeri 14, 15 e 16 del Registro ordinanze del 1961

Parole chiave

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istituto di previdenza divisione della previdenza prestazioni assicurative correnti disposizioni sulla pensione rapporto previdenziale contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
218, e con riferimento all'art. 76 della Costituzione;
art. 136 Cost
cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.), e non può avere
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo

comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in riferimento all'art. 76

della Costituzione, promossi con le ordinanze 26 ottobre 1960 del

Tribunale di Torino nei procedimenti civili tra Gallo Nerina, Marro

Fernanda, Farinatti Pia e l'Istituto nazionale della previdenza

sociale, iscritte ai numeri 14, 15 e 16 del Registro ordinanze del 1961

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 18

marzo 1961;

nonché nel giudizio di legittimità costituzionale dell'intero

art. 15 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in riferimento agli artt. 70

e segg. della Costituzione, promosso con l'ordinanza 19 maggio 1961

della Corte d'appello di Brescia nel procedimento civile tra Jori

Attilio e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n.

113 del Registro ordinanze del 1961 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 218 del 2 settembre 1961.

Ritenuto che con le deduzioni, depositate in cancelleria il 7 aprile

1961, si sono costituite le parti Gallo Nerina, Marro Fernanda e

Farinatti Pia e che non si è costituita la parte Jori Attilio;

che si è anche costituito l'Istituto nazionale della previdenza

sociale, con le deduzioni depositate il 6 aprile 1961, nei confronti

delle parti Gallo, Marro e Farinatti, ed il 19 settembre 1961 nei

confronti della parte Jori;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con le

deduzioni depositate il 16 febbraio 1961 nei confronti delle parti

Gallo, Marro e Farinatti ed il 20 luglio 1961 nei confronti della parte

Jori;

Considerato che con le ordinanze 26 ottobre 1960 è stata proposta la

questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 15

del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, perché il suo contenuto eccede i limiti della

delegazione conferita al Governo dall'art. 37 della legge 4 aprile

1952, n. 218;

che con l'ordinanza 19 maggio 1961 è stata promossa identica

questione di legittimità costituzionale per l'intero articolo 15 del

predetto D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, con riferimento agli artt. 70

e segg. della Costituzione;

che questa Corte, con la sentenza n. 75 del 21 dicembre 1961, ha

dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 15 del

D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4

aprile 1952, n. 218, e con riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha

cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.), e non può avere

applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza

stessa (art. 30, terzo comma. della legge 11 marzo 1953. n. 87):

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata come in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI