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Ordinanza 58/1962 ECLI:IT:COST:1962:58 Generato dall'IA

Ordinanza 58/1962 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 58/1962
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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settembre 1961 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51

Regesto Legislator

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art. 51 della Costituzione; Ordinanza 58/1962 · Corte costituzionale: 51

Parole chiave

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legittimazione del comune decreto del Consiglio di Stato potere d'apprezzamento comunale conti regionali estinzione della rendita d'invalidità scala decrescente dei contributi

Disposizioni normative citate

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art. 51 della Costituzione
con il principio contenuto nell'art. 51 della Costituzione, a norma del
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della

legge della Regione siciliana 5 aprile 1952, n. 11, e dell'art. 84, n.

6, del T.U. approvato con decreto del Presidente della Regione

siciliana 9 giugno 1954, n. 9, promosso con ordinanza emessa il 10

aprile 1959 dalla Corte di appello di Palermo su ricorso di Amato

Calogero ed altri, iscritta al n. 152 del Registro ordinanze 1961 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 del 30

settembre 1961 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51

del 20 settembre 1961.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente della Regione

siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 30 maggio 1962 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger.

Ritenuto in fatto:

Con ordinanza in data 10 aprile 1959, pervenuta, peraltro, agli

uffici della Corte costituzionale soltanto il 18 agosto 1961, la Corte

di appello di Palermo ha proposto questione di legittimità

costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione siciliana n. 11

del 5 aprile 1952, e dell'art. 84, n. 6, del T.U. approvato con decreto

9 giugno 1954, n. 9, del Presidente della Regione.

L'ordinanza è stata emessa nel corso di un giudizio pendente

davanti a detta Corte di appello in seguito a reclamo, proposto con

atto del 13 marzo 1959 da sette consiglieri comunali di Camastra,

dichiarati decaduti dall'ufficio con decisione in data 24 novembre 1958

della Giunta provinciale amministrativa di Agrigento, in sede

giurisdizionale, motivata in base alla pendenza di un giudizio di

responsabilità amministrativa e contabile a carico di essi, già

Sindaco e Assessori del Comune di Camastra.

Nel loro ricorso alla Corte di appello, i consiglieri dichiarati

decaduti avevano sostenuto che la materia dell'elettorato comunale non

appartenesse alla competenza legislativa della Regione siciliana, onde

avrebbe dovuto considerarsi estesa senz'altro a questa la riforma

adottata con la legge dello Stato 23 marzo 1956, n. 136, il cui art. 6,

modificando la norma anteriore, cui si era uniformata la legge

regionale, ha escluso che la ineleggibilità derivante dalla pendenza

di una lite con il Comune si applichi agli amministratori comunali ove

la lite sia connessa con l'esercizio del mandato; in via subordinata,

avevano rilevato che, comunque, la diversità dei requisiti richiesti

per accedere alle cariche comunali dalla legge statale e da quella

regionale avrebbe reso inapplicabile la seconda, venuta in contrasto

con il principio contenuto nell'art. 51 della Costituzione, a norma del

quale tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle

cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

La Corte di appello non ha accolto il primo motivo ed ha affermato,

invece, che l'art. 14, lett. o, dello Statuto regionale comprende anche

la materia dell'elettorato comunale; ha escluso, pertanto, che la nuova

disciplina della legge dello Stato del 1956 si sia estesa di per sé

alla Regione siciliana o abbia modificato la disposizione

corrispondente della legge regionale.

Ha ritenuto, invece, non manifestamente infondata la questione

della illegittimità costituzionale sopravvenuta della norma contenuta

nell'art. 14 della legge regionale 5 aprile 1952, n. 11, e nell'art.

84, n. 6, del T.U. 9 giugno 1954, n. 9, in quanto ne deriverebbe una

situazione di diseguaglianza fra gli amministratori comunali della

Sicilia e quelli delle altre parti del territorio italiano; e ciò non

sarebbe consentito dalla Costituzione, anche in base all'insegnamento

dato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

In quanto alla rilevanza della questione di legittimità, la Corte

di appello ha constatato che con l'art. 16 di una successiva legge 9

marzo 1959, n. 3, il legislatore regionale aveva introdotto nel proprio

ordinamento una norma identica a quella contenuta nella legge statale

in materia del 23 marzo 1956; ma non ha ritenuto che per questo fosse

venuta meno la rilevanza della questione sollevata dai ricorrenti.

L'ordinanza è stata notificata al Presidente della Regione

siciliana e al Presidente dell'Assemblea regionale il 31 marzo e il 3

aprile 1961 e pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte

costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51

del 20 settembre 1961 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.

245 del 30 settembre 1961.

È intervenuto nel giudizio, con atto depositato il 9 giugno 1961,

il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'avv.

Vincenzo Gueli. In tale atto la difesa della Regione contesta anzitutto

che sussista, e che trovi una congrua e sufficiente motivazione

nell'ordinanza di rimessione, la rilevanza della questione rispetto al

giudizio principale, il quale avrebbe potuto e dovuto essere deciso a

norma della più recente legge regionale, di immediata applicazione.

Nel merito, nega che la intervenuta modificazione di una legge

ordinaria dello Stato possa determinare la illegittimità

costituzionale sopravvenuta di una norma regionale identica alla norma

statale anteriore, e che, soprattutto, una divergenza temporanea di

disposizioni, come quelle di cui si discute in causa, possa

considerarsi tale da implicare una violazione del principio di

eguaglianza sancito nell'art. 51 della Costituzione.

Essa conclude, pertanto, perché la Corte costituzionale dichiari

inammissibile o infondata la questione proposta dalla Corte di appello

di Palermo. Tali conclusioni sono ribadite nella successiva memoria in

data 15 maggio 1962, nella quale si richiama anche la giurisprudenza

della Corte di cassazione sul punto dell'applicabilità immediata di

norme che facciano cessare cause limitative della capacità a ricoprire

uffici pubblici, e si osserva che tale giurisprudenza rende più grave

il difetto di motivazione dell'ordinanza sulla rilevanza della

questione. La difesa della Regione ricorda anche alcune sentenze della

Corte costituzionale, e ne deduce che tali precedenti non sono

invocabili in contrario, ma piuttosto in favore delle conclusioni di

merito già formulate dalla Regione.

Considerato in diritto:

Dal testo stesso dell'ordinanza della Corte di appello di Palermo,

con la quale è stata proposta la questione di legittimità

costituzionale, risulta che al momento della pronuncia di essa era già

stata emanata la legge regionale 9 marzo 1959, n. 3, e che questa

conteneva una norma (art. 16) identica a quella dell'art. 6 della legge

dello Stato 23 marzo 1956, n. 136.

La Corte ha però omesso di rilevare la data di pubblicazione della

nuova legge regionale nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,

avvenuta nel n. 14 dell'11 marzo 1959, e la disposizione dell'art. 8 di

detta legge, a norma della quale questa entrò in vigore il giorno

stesso della pubblicazione.

Tutto fa ritenere che, se il giudice del processo principale avesse

tenuto conto di questi dati, esso si sarebbe proposto in termini

diversi il problema della rilevanza della questione di legittimità di

una norma, che era venuta meno prima che la causa fosse definita; e

ciò anche in considerazione del principio accolto dalla Corte di

cassazione, la quale ha non soltanto affermato che le norme che fanno

cessare cause limitative della capacità a ricoprire uffici pubblici

sono di immediata attuazione ogni qualvolta la ineleggibilità o la

decadenza dalla carica per tali cause non sia stata accertata con

sentenza passata in giudicato, ma ha provveduto in conseguenza,

riformando la sentenza impugnata a seguito della pubblicazione della

legge nuova (appunto la legge 23 marzo 1956, n. 136, sopra citata),

sopravvenuta dopo la pronuncia della sentenza denunciata per cassazione

(Cass. civ., Sezione Ia, 4 ottobre 1956, n. 3342).

Di conseguenza, si deve ritenere necessaria una nuova valutazione

sul punto della rilevanza, rispetto al giudizio principale, della

questione sottoposta alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti alla Corte di appello di

Palermo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI.