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Sentenza 51/1962 ECLI:IT:COST:1962:51 Generato dall'IA

Sentenza 51/1962 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 51/1962
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto

Regesto Legislator

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art. 102 della Costituzione, art. 66 della Costituzione; Sentenza 51/1962 · Corte costituzionale: siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto

Parole chiave

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art. 102 della Costituzione art. 66 della Costituzione

Disposizioni normative citate

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art. 102 della Costituzione
ma è in aperto conflitto con l'art. 102 della Costituzione.
art. 66 della Costituzione
dall'art. 66 della Costituzione, ed è espressione della autonomia

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 del T.U.

delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione

siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto

1960, n. 3, promosso con deliberazione 5 giugno 1961 emessa dal

Consiglio comunale di Venetico su ricorso di La Guidara Giuseppe,

iscritta al n. 111 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 del 2 settembre 1961 e nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 60 del 28 ottobre 1961.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente della Regione

siciliana:

udita nell'udienza pubblica dell'11 aprile 1962 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi

per il Presidente della Regione siciliana.

:

Il Consiglio comunale di Venetico, in sede di decisione di ricorsi

avverso la convalida di alcuni consiglieri comunali, approvava, nella

seduta del 5 giugno 1961, la proposta del consigliere Romano di

sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del

T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3, il quale contempla il potere del

Consiglio comunale di giudicare su ricorsi in materia di eleggibilità.

Il proponente rilevava come la Regione siciliana, a norma dell'art. 14

dello Statuto speciale, non abbia il potere di costituire organi

giurisdizionali, perché, non solo la materia è devoluta allo Stato,

ma è in aperto conflitto con l'art. 102 della Costituzione. Il

Consiglio comunale, ritenuta la validità della convocazione, che era

stata contestata da alcuni consiglieri, deliberava nel senso della non

manifesta infondatezza della questione e ordinava la trasmissione degli

atti a questa Corte.

Si è costituito in giudizio il Presidente della Regione siciliana,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale,

con atto 10 luglio 1961, ha dedotto che la Regione stessa non ha

istituito alcun giudice speciale, né ha legiferato in materia

giudiziaria, in quanto, riunendo in testo unico norme statali e

regionali, ha integralmente riprodotto, menzionandone la fonte, le

norme delle leggi nazionali sul contenzioso elettorale. L'impugnato

art. 60, infatti, è identico all'art. 60 del T.U. reg. 7 aprile 1960,

n. 1, emanato in base all'art. 7 della legge regionale 9 marzo 1959, n.

3, e riproduce letteralmente l'art. 43 della legge nazionale 23 marzo

1956, n. 136 (ora art. 82 T.U. 16 maggio 1960, n. 570). Esso,

pertanto, come il detto art. 82 del T.U. nazionale, non contrasta con

l'art. 102 della Costituzione, perché non istituisce un giudice

speciale, che preesisteva all'entrata in vigore della Costituzione, né

con la VI disp. trans., dato il riconosciuto carattere ordinatorio del

termine ivi previsto. La difesa della Regione rileva anche che la

potestà degli organi elettivi (politici o amministrativi) di giudicare

dei titoli di ammissione dei propri componenti, e delle cause

sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità, corrisponde a un

tradizionale principio democratico, enunciato per il Parlamento

dall'art. 66 della Costituzione, ed è espressione della autonomia

delle Regioni e degli enti locali (artt. 115 e 128 della Costituzione).

Conclude, quindi, per la dichiarazione di infondatezza della questione.

In una memoria depositata il 2 marzo 1962 l'Avvocatura dello Stato

ha ribadito la tesi secondo la quale la Regione non ha esorbitato dalla

sua competenza essendosi limitata a riprodurre, nella formulazione del

T.U., le norme di legge statale che disciplinano il contenzioso

elettorale. Quanto all'altro profilo della sollevata questione di

legittimità costituzionale, relativo a un asserito contrasto tra la

norma impugnata e l'art. 102 della Costituzione, la difesa della

Regione eccepisce la inammissibilità del motivo, in quanto il

denunciato art. 60 non contiene una norma di legge regionale, bensì

una norma di legge statale, avente vigore in Sicilia: la questione

doveva perciò essere promossa nei confronti del Presidente del

Consiglio e la deliberazione doveva essere notificata ai Presidenti

delle Camere. Comunque, soggiunge la memoria, la questione è

manifestamente infondata per le ragioni già esposte nel precedente

atto d'intervento, le cui conclusioni si confermano.

:

La deliberazione del Consiglio comunale di Venetico ha proposto a

questa Corte la questione della legittimità costituzionale della norma

contenuta nell'art. 60 del T.U. approvato con decreto del Presidente

della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, corrispondente alla norma

di cui all'art. 43 della legge dello Stato 23 marzo 1956, n. 136,

considerando la norma impugnata come norma di legge regionale. Se non

che alla detta norma non può riconoscersi tale natura.

A prescindere dalle questioni sul valore dei testi unici in

generale, nel caso specifico appare fuori dubbio che la riproduzione,

nel Testo unico approvato dal Presidente della Regione, della norma

contenuta nell'art. 43 della citata legge dello Stato, non può avere

avuto efficacia innovativa della norma statale, con conseguente

trasformazione di essa in norma regionale. Infatti, tale trasformazione

non sarebbe potuta avvenire, in ipotesi, che con legge della Regione o

con suo atto avente forza di legge; nella specie, con decreto

legislativo, in quanto tale natura si riconoscesse al testo unico in

parola. Ma, a parte che, come questa Corte ha già avuto occasione di

affermare (sent. n. 32 del 1961), la potestà legislativa della Regione

non può esplicarsi nella forma del decreto legislativo, i caratteri di

questo non si riscontrano nel Testo unico in oggetto, nel quale si è

proceduto a una semplice compilazione con modifiche puramente formali,

delle disposizioni in materia di elezioni comunali, contenute nelle

leggi dello Stato e in precedenti leggi della Regione. Né alla

trascrizione in tale Testo delle norme di leggi statali puo attribuirsi

efficacia di recezione di queste nella legislazione regionale,

giacché, a parte l'inidoneità del mezzo adoperato, è ben noto che le

leggi dello Stato non hanno bisogno di recezione per essere efficaci

nella Regione, con la conseguenza che i poteri del Consiglio comunale

in materia di contenzioso elettorale traggono direttamente il loro

titolo dalla legge dello Stato.

Dalle ragioni innanzi esposte si deduce che oggetto della presente

impugnativa è un atto della Regione che non ha forza di legge; la

proposta questione di legittimità costituzionale è, pertanto,

inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 60 del Testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli

comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente

della Regione 20 agosto 1960, n. 3, proposta con deliberazione 5 giugno

1961, n. 8, dal Consiglio comunale di Venetico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.