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Ordinanza 50/1962 ECLI:IT:COST:1962:50 Generato dall'IA

Ordinanza 50/1962 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 50/1962
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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a firma del Presidente della Regione e recante il visto dell'Avvocatura

Regesto Legislator

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Ordinanza 50/1962 · Corte costituzionale: a firma del Presidente della Regione e recante il visto dell'Avvocatura

Parole chiave

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ritiro dell'istanza giudiziaria tacita revoca dell'opposizione abbandono del procedimento conseguenze del ritiro revoca del gratuito patrocinio procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio promosso dal Commissario dello Stato per la Regione

siciliana con ricorso notificato il 22 marzo 1962, depositato nella

cancelleria della Corte costituzionale il 30 marzo 1962 ed iscritto al

n. 4 del Registro ricorsi 1962, per la impugnazione della legge

approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 marzo

1962, recante "Norme relative all'attività dell'Ente siciliano di

elettricità e alla distribuzione di energia elettrica".

Ritenuto che con ricorso depositato il 30 marzo 1962 il Commissario

dello Stato per la Regione siciliana ha promosso giudizio principale

sulla legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea

regionale siciliana nella seduta del 14 marzo 1962 recante "Norme

relative alla attività dell'Ente siciliano di elettricità e alla

distribuzione di energia elettrica";

che per il Commissario dello Stato si è costituita in giudizio

l'Avvocatura generale dello Stato; che il Commissario dello Stato per

la Regione siciliana ha rinunciato al ricorso con atto 6 aprile 1962,

depositato il 19 aprile 1962;

che la Regione siciliana ha accettato la rinuncia, mediante

dichiarazione in calce al predetto atto, in data 16 aprile successivo,

a firma del Presidente della Regione e recante il visto dell'Avvocatura

generale dello Stato;

Considerato che il processo è da ritenere estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.