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Ordinanza 49/1962 ECLI:IT:COST:1962:49 Generato dall'IA

Ordinanza 49/1962 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 49/1962
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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delle leggi di p.s., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, promosso

Regesto Legislator

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art. 21 della Costituzione, art. 17 della Costituzione, art. 134 della Costituzione; Ordinanza 49/1962 · Corte costituzionale: 6 maggio 1940, n. 635, promosso

Parole chiave

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minaccia per la sicurezza pubblica reati contro la tranquillità pubblica pubblicità della procedura diritto alla propria parola libertà d'espressione libertà di riunione

Disposizioni normative citate

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art. 21 della Costituzione
pensiero garantito con l'art. 21 della Costituzione, poiché si
art. 17 della Costituzione
l'art. 17 della Costituzione pone l'obbligo del preavviso per le
art. 134 della Costituzione
ricompresa fra gli atti che, per la norma fondamentale dell'art. 134
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimita costituzionale dell'art. 18 del T.U.

delle leggi di p.s. e dell'art. 19 del regolamento per l'esecuzione

delle leggi di p.s., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, promosso

con ordinanza emessa il 21 giugno 1961 dal Pretore di Monfalcone nel

procedimento penale a carico di Trevisan Tullio ed altri, iscritta al

n. 106 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 giugno 1961 nel procedimento

penale a carico di Trevisan Tullio ed altri, imputati del reato di cui

all'art. 18 del T.U. delle leggi di p. s., in relazione all'art. 19 del

relativo regolamento, per aver preso la parola in una riunione in luogo

pubblico, di cui era stato dato regolare preavviso, senza che anche i

loro nomi risultassero preventivamente indicati al Questore, il Pretore

di Monfalcone ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei

detti articoli in riferimento alle disposizioni contenute negli artt.

17 e 21 della Costituzione;

che l'ordinanza, debitamente notificata al Presidente del Consiglio

dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1961, n. 194;

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

che, con deduzioni depositate il 17 luglio 1961, ha chiesto dichiararsi

inammissibile la proposta questione in quanto diretta ad impugnare

dinanzi a questa Corte la legittimità di una norma regolamentare, e,

subordinatamente, dichiararsi non fondata la questione stessa;

Considerato che il Pretore, nella propria ordinanza, afferma che,

subordinare la libertà di prendere la parola nelle riunioni in luogo

pubblico alla previa indicazione di coloro che intendono parlare,

equivale a porre una limitazione al diritto di manifestazione del

pensiero garantito con l'art. 21 della Costituzione, poiché si

verrebbe praticamente a condizionare l'esercizio di tal diritto al

nulla osta dell'Autorità di p. s.; ed aggiunge che, se è vero che

l'art. 17 della Costituzione pone l'obbligo del preavviso per le

riunioni in luogo pubblico, non per questo potrebbe ritenersi esteso

questo obbligo anche all'indicazione delle generalità di coloro che

nelle riunioni prenderanno la parola;

che, peraltro, come il Pretore stesso riconosce, la proposta

doglianza di illegittimità è diretta, sia pure con riferimento a

norme costituzionali, non contro l'art. 18 della legge di p. s.,

ripetute volte preso in esame da questa Corte, ma sostanzialmente

contro l'art. 19 del regolamento che quell'obbligo pone. In tal modo

questa Corte è stata investita della questione di legittimità

costituzionale non di una disposizione di legge o di una norma avente

forza di legge, ma di una disposizione regolamentare, che non è

ricompresa fra gli atti che, per la norma fondamentale dell'art. 134

della Costituzione, sono sottoposti al controllo di costituzionalità

di questa Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata dal Pretore di Monfalcone con ordinanza 21

giugno 1961, relativa all'art. 19 del regolamento per l'esecuzione

delle leggi di p. s., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, in

riferimento agli artt. 17 e 21 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.