Ordinanza 44/1962 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAdichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 11 del 27 febbraio
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 44/1962 · Corte costituzionale: 11 del 27 febbraio
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 82
del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e 43 della legge 23 marzo 1956, n.
136, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 ottobre 1961 dalla Giunta provinciale
amministrativa in sede giurisdizionale di Udine su ricorso di Giovanni
Marin e Ernesta D'Antoni, iscritta al n. 199 del Registro ordinanze
1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 323 del
30 dicembre 1961;
2) ordinanza emessa il 13 ottobre 1961 dalla Giunta provinciale
amministrativa in sede giurisdizionale di Udine su ricorso di Giovanni
Marin e Ernesta D'Antoni, iscritta al n. 200 del Registro ordinanze
1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 323 del
30 dicembre 1961;
3) ordinanza emessa il 20 novembre 1961 dalla Giunta provinciale
amministrativa in sede giurisdizionale di Udine su ricorso di Giuseppe
Chiaradia, iscritta al n. 218 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 20 gennaio 1962;
Ritenuto che con le suddette ordinanze è stata sollevata la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 82 del T.U. 16 maggio 1960,
n. 570, e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, in riferimento agli
artt. 102, 103 e 108 della Costituzione;
che, in questa sede, nelle cause nn. 199 e 200 è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri e si sono costituite le parti
private;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 42 del 3 luglio 1961,
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570;
che la stessa questione, successivamente proposta con motivi nuovi
non diversi da quelli che si adducono nelle presenti cause, è stata
dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 11 del 27 febbraio
1962 della Corte costituzionale;
che nelle presenti cause viene per la prima volta impugnato l'art.
43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, per i motivi che sono stati
addotti, anche nelle cause precedenti, in relazione al citato art. 82
del T.U. n. 570 del 1960;
che, in particolare, la Corte costituzionale nelle predette
pronuncie ha ritenuto che le leggi emanate al riguardo successivamente
alla Costituzione, fra le quali è compreso il denunziato art. 43 della
legge n. 136 del 1956, hanno nella sostanza riprodotto il sistema -
giurisdizionale già disciplinato nelle leggi precedenti, sistema che
la Costituzione non ha soppresso in generale, ma di cui essa ha
soltanto disposto la revisione;
che, non essendoci motivi in contrario, le pronuncie precedenti
vanno confermate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunite le cause elencate in epigrafe:
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e 43
della legge 23 marzo 1956, n. 136, proposta con le ordinanze di cui in
epigrafe, in riferimento agli artt. 102, 103 e 108 della Costituzione,
ed ordina il rinvio degli atti alla Giunta provinciale amministrativa
di Udine.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.