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Ordinanza 42/1962 ECLI:IT:COST:1962:42 Generato dall'IA

Ordinanza 42/1962 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 42/1962
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt.

Regesto Legislator

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art. 48 della Costituzione; Ordinanza 42/1962 · Corte costituzionale: dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt.

Parole chiave

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legittimazione del comune ordinanza comunale potere d'apprezzamento comunale difetto di responsabilità comunale legislazione locale giustizia di prossimità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 48 della Costituzione
1960 in riferimento all'art. 48 della Costituzione;
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 15 dei T.U.

16 maggio 1960, n. 570, e 278 e segg. del T.U. 14 settembre 1931, n.

1175, promossi con le seguenti deliberazioni:

1) deliberazione emessa il 13 luglio 1961 dal Consiglio comunale di

Joppolo su ricorso di Macchione Antonio Mario, iscritta al n. 181 del

Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 300 del 2 dicembre 1961;

2) deliberazione emessa il 13 luglio 1961 dal Consiglio comunale di

Joppolo su ricorso di Macchione Antonio Mario, iscritta al n. 182 del

Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 300 del 2 dicembre 1961.

Ritenuto che, con le predette deliberazioni del Consiglio comunale di

Joppolo, sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt.

3, 48, 51 della Costituzione e, limitatamente al n. 6 dello stesso

articolo, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, e

degli artt. 278 e segg., cioè degli articoli da 278 a 282, del Testo

unico per la finanza locale (decreto 14 settembre 1931, n. 1175), in

riferimento agli artt. 1, 5, 101 e segg. della Costituzione;

Considerato che questa Corte con la sentenza n. 42 del 3 luglio 1961 ha

dichiarato non fondate tali questioni in relazione all'art. 15 del

Testo unico n. 570 del 1960 e in riferimento agli artt. 3, 51 e 113

della Costituzione e in relazione agli artt. da 278 a 282 del Testo

unico n. 1175 del 1931 e in riferimento agli artt. 1, 5 e 101 e segg.

della Costituzione;

che la predetta sentenza n. 42 del 3 luglio 1961 ha dichiarato non

fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 6,

del Testo unico n. 570 del 1960, con una motivazione che vale per

l'intero art. 15;

che, inoltre, questa Corte, nell'ordinanza n. 9 del 27 febbraio

1962, richiamandosi alle proprie sentenze nn. 42 e 43 del 3 luglio

1961, ha dichiarato la manifesta infondatezza della predetta questione

di legittimità costituzionale dell'art. 15 del Testo unico n. 570 del

1960 in riferimento all'art. 48 della Costituzione;

che, non sussistendo motivi in contrario, le precedenti decisioni

vanno confermate;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunite le due cause:

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e degli

artt. da 278 a 282 del T. U. 14 settembre 1931, n. 1175, sollevate con

le deliberazioni indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI