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Ordinanza 28/1962 ECLI:IT:COST:1962:28 Generato dall'IA

Ordinanza 28/1962 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 28/1962
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

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Ordinanza 28/1962 · Corte costituzionale: del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Parole chiave

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costituzionalità ricorso costituzionale all'estero censura di violazione costituzionale assegno bancario azione costitutiva messa in pericolo dell'ordine costituzionale
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 116 del R.D.

21 dicembre 1933, n. 1736, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 maggio 1961 dal Pretore di Trento nel

procedimento penale a carico di Longhi Carlo, iscritta al n. 100 del

Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961;

2) ordinanza emessa il 9 giugno 1961 dal Tribunale di Massa nel

procedimento penale a carico di Bonati Giulio, iscritta al n. 104 del

Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961;

3) ordinanza emessa il 12 maggio 1961 dal Pretore di Moncalvo nel

procedimento penale a carico di Castignone Renato, iscritta al n. 114

del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 225 del 9 settembre 1961.

Ritenuto che nel corso dei sopra indicati procedimenti penali è

stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, in relazione all'art. 1 della

legge 30 dicembre 1923, n. 2814, ed all'art. 1 della legge 4 giugno

1931, n. 659, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;

che le Autorità giudiziarie, le quali hanno emesso le ordinanze

indicate in epigrafe, hanno ritenuto tale questione rilevante ai fini

del giudizio e non manifestamente infondata e che, in conseguenza,

hanno sospeso i giudizi e rimesso gli atti a questa Corte perché si

pronunzi sulla sollevata questione di legittimità;

che non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che la Corte costituzionale ha già dichiarata non

fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del

R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (sentenza n. 53 del 5 luglio 1961 della

quale è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 15

luglio 1961);

che le ricordate ordinanze prospettano la questione sotto il

medesimo profilo e non propongono alcun nuovo argomento che induca la

Corte a modificare la propria decisione;

che, pertanto, tale decisione va confermata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 116 del R D. 21 dicembre 1933, n. 1736, e

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Massa e ai Pretori

di Moncalvo e Trento.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.