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Ordinanza 21/1962 ECLI:IT:COST:1962:21 Generato dall'IA

Ordinanza 21/1962 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 21/1962
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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per l'annata 1960-61, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1961 dal

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Ordinanza 21/1962 · Corte costituzionale: per l'annata 1960-61, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1961 dal

Parole chiave

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regolamentazione della caccia divieto di accedere a un dato territorio legislazione veterinaria regolamentazione doganale ambito di applicazione della normativa limiti legali
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo

comma, del decreto dell'Assessore per l'agricoltura e foreste della

Regione sarda 6 luglio 1960, n. 3084, recante il calendario venatorio

per l'annata 1960-61, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1961 dal

Pretore di Olbia nel procedimento penale a carico di Mollinari Massimo,

iscritta al n. 55 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 6 maggio 1961 e nel

Bollettino della Regione sarda n. 21 del 29 aprile 1961.

Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata, notificata al

Presidente della Regione sarda il 14 marzo 1961, al Pubblico Ministero

il 15 marzo 1961 e all'imputato il 16 marzo 1961, e pubblicata nel

Bollettino della Regione sarda il 29 aprile 1961 e nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica il 6 maggio 1961, il Pretore di Olbia ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,

secondo comma, del decreto dell'Assessore per l'agricoltura e foreste

della Regione sarda 6 luglio 1960, n. 3084, recante il calendario

venatorio per l'annata 1960-61, in quanto la riferita disposizione (che

vieta di introdurre negli spazi destinati ai servizi dei porti

marittimi ed aerei un numero di capi di selvaggina superiore a quello

consentito per l'esportazione), posto che sia una norma munita di

sanzione penale, contrasterebbe col divieto imposto alle Regioni di

dettar norme in materia penale, e oltrepasserebbe "i limiti fissati

dalle leggi fondamentali dello Stato", e precisamente dal T.U. 5 giugno

1939, n. 1016, sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio

della caccia;

Considerato che analoga questione, sollevata dal Pretore di Olbia,

è stata esaminata con la sentenza di questa Corte n. 60 del 1959, in

relazione all'art. 11, comma quarto, del decreto del Presidente della

Giunta regionale sarda 29 luglio 1957, n. 37, avente identico contenuto

della disposizione del decreto assessoriale ora impugnata dal medesimo

Pretore; e in quella occasione la Corte, ritenuto il valore non

legislativo del provvedimento regionale, ebbe a dichiarare

inammissibile la questione ad essa deferita; né il Pretore indica ora

alcun motivo nuovo a giustificazione della riproposizione della

questione;

che non è dubbio che, per i medesimi motivi enunciati dalla Corte

nella citata sentenza, anche il decreto assessoriale del 6 luglio 1960

è privo di valore di legge;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe ed ordina

il rinvio degli atti al Pretore di Olbia.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI- COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.