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Ordinanza 122/1962 ECLI:IT:COST:1962:122 Generato dall'IA

Ordinanza 122/1962 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 122/1962
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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questione rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata

Regesto Legislator

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art. 23 della Costituzione; Ordinanza 122/1962 · Corte costituzionale: questione rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata

Parole chiave

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amministrazione fiscale diritto tributario gestione finanziaria delle collettività pubbliche lite in materia di contribuzioni pubbliche assistenza amministrativa fiscale riscossione dell'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 23 della Costituzione
in riferimento alla norma contenuta nell'art. 23 della Costituzione e,
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 332, quinto

comma, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, nel testo modificato dall'art. 2

del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289, promosso con ordinanza 22 giugno

1961 dal Consiglio di Stato in s. g. - Sezione V - nel procedimento

amministrativo vertente tra le Società p. a. "Esso Standard Italiana"

e "Purfina Italiana", da una parte, e il Ministero delle finanze e il

Comune di Genova, dall'altra, iscritta al n. 26 del Registro ordinanze

1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del

10 marzo 1962.

Udita nella camera di consiglio del 27 novembre 1962 la relazione

del Giudice Nicola Jaeger;

Ritenuto che nel sopraricordato procedimento amministrativo

pendente davanti al Consiglio di Stato le Società ricorrenti hanno

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 332,

quinto comma, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, come modificato dall'art.

2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289;

che il Consiglio di Stato in s. g. - Sezione V - ha ritenuto la

questione rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata

in riferimento alla norma contenuta nell'art. 23 della Costituzione e,

pertanto, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale;

che avanti alla Corte si sono costituiti la Società p. a.

"Purfina Italiana" ed il Ministero delle finanze;

Considerato che, nelle more del giudizio, questa Corte con sentenza

n. 2 del 30 gennaio 1962 ha dichiarato la illegittimità costituzionale

della norma contenuta nell'art. 332, comma quinto, del T.U. 3 marzo

1934, n. 383, come modificata dall'art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955,

n. 289;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con

l'ordinanza indicata in epigrafe e ordina la restituzione degli atti al

Consiglio di Stato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GILISEPPE

VERZÌ.