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Ordinanza 121/1962 ECLI:IT:COST:1962:121 Generato dall'IA

Ordinanza 121/1962 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 121/1962
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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questione rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata

Regesto Legislator

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art. 23 della Costituzione; Ordinanza 121/1962 · Corte costituzionale: questione rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata

Parole chiave

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imposta sui carburanti imposte comunali lite in materia di contribuzioni pubbliche tasse di depurazione acque imposta di consumo tassa per l'utilizzazione di istituti pubblici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 23 della Costituzione
in riferimento alla norma contenuta nell'art. 23 della Costituzione e,
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 332, quinto

comma, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, nel testo modificato dall'art. 2

del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289, promosso con ordinanza 22 giugno

1961 dal Consiglio di Stato in s. g. - Sezione V - nel procedimento

amministrativo vertente tra l'"Azienda Generale Italiana Petroli" e la

"Esso Standard Italiana" da una parte, e il Ministero dell'interno, il

Ministero delle finanze, il Comune di Napoli e la Commissione centrale

per la finanza locale, dall'altra, iscritta al n. 25 del Registro

ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 65 del 10 marzo 1962.

Udita nella camera di consiglio del 27 novembre 1962 la relazione

del Giudice Nicola Jaeger;

Ritenuto che, nel sopraricordato procedimento amministrativo

pendente davanti al Consiglio di Stato, le Società ricorrenti hanno

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 332,

quinto comma, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, come modificato dall'art.

2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289;

che il Consiglio di Stato in s. g. - Sezione V - ha ritenuto la

questione rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata

in riferimento alla norma contenuta nell'art. 23 della Costituzione e,

pertanto, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale;

che avanti alla Corte si sono costituiti sia l'"Azienda Generale

Italiana Petroli" e la "Esso Standard Italiana", sia i Ministeri

dell'interno e delle finanze, tramite l'Avvocatura generale dello

Stato, ed il Comune di Napoli;

Considerato che nelle more del giudizio questa Corte con sentenza

n. 2 del 30 gennaio 1962 ha dichiarato la illegittimità costituzionale

della norma contenuta nell'art. 332, comma quinto, del T.U. 3 marzo

1934, n. 383, come modificata dall'art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955,

n. 289;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con

l'ordinanza indicata in epigrafe e ordina la restituzione degli atti al

Consiglio di Stato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI- GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.