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Ordinanza 119/1962 ECLI:IT:COST:1962:119 Generato dall'IA

Ordinanza 119/1962 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 119/1962
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del 17 marzo

Regesto Legislator

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Ordinanza 119/1962 · Corte costituzionale: 72 del 17 marzo

Parole chiave

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legittimazione del comune elezione nell'ambito dei diritti politici costituzionalità circoscrizione elettorale comune politico contenzioso elettorale
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 6, del

T.U. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa il 18

gennaio 1961 dal Consiglio comunale di Pizzo sui ricorsi di Vinci

Francesco ed altri contro l'elezione di Antonetti Domenico ed altri a

consiglieri comunali, iscritta al n. 31 del Registro ordinanze 1962 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del 17 marzo

1962;

Udita nella camera di consiglio del 27 novembre 1962 la relazione

del Giudice Giuseppe Branca,

Ritenuto che il Consiglio comunale di Pizzo, nella predetta

deliberazione, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 15, n. 6, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento

agli artt. 24, 25, 51 e 113 della Costituzione;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 42 del

1961, a cui hanno fatto seguito le ordinanze nn. 3, 24, 42 e 43 del

1962, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'intero art. 15 del T.U. citato e in particolare del

- n. 6 del predetto articolo in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 48,

51 e 113 della Costituzione;

che, non essendo stati addotti nuovi e diversi motivi, le

precedenti decisioni vanno confermate;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15, n. 6, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570,

sollevata con la deliberazione indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.