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Ordinanza 114/1962 ECLI:IT:COST:1962:114 Generato dall'IA

Ordinanza 114/1962 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 114/1962
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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a carico di Fede Salvatore e Conigliaro Alberto, iscritta al n. 208 del

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione, art. 3 della Costituzione, art. 134 della Costituzione; Ordinanza 114/1962 · Corte costituzionale: 208 del

Parole chiave

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ristrettezza finanziaria sostegno finanziario indigenza finanziaria opposizione al precetto esecutivo stato di bisogno prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
con l'art. 24 della Costituzione, il quale assicura anche ai non
art. 3 della Costituzione
e con l'art. 3 della Costituzione, il quale parifica gli abbienti e i
art. 134 della Costituzione
che per l'art. 134 della Costituzione soltanto gli atti aventi
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a,

secondo capoverso, del decreto ministeriale 26 marzo 1945, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, promosso con

l'ordinanza 27 luglio 1961 del Pretore di Noto nel procedimento penale

a carico di Fede Salvatore e Conigliaro Alberto, iscritta al n. 208 del

Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 5 del 5 gennaio 1962.

Udita nella camera di consiglio del 27 novembre 1962 la relazione

del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

che l'ordinanza suddetta ha proposto la questione di legittimità

del D. M. 26 marzo 1945, contenente norme obbligatorie per il

prelevamento dei campioni per l'analisi delle farine e del grano, sotto

il profilo che l'obbligo del versamento di un deposito cauzionale, da

esso previsto per impugnare i risultati delle analisi, è in contrasto

con l'art. 24 della Costituzione, il quale assicura anche ai non

abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione,

e con l'art. 3 della Costituzione, il quale parifica gli abbienti e i

non abbienti davanti alla legge;

Considerato che con il predetto D. M. 26 marzo 1945 si sono

approvate le norme obbligatorie predisposte dall'Istituto superiore di

sanità per il prelevamento dei campioni e per la esecuzione delle

analisi delle farine e del grano;

che trattasi, quindi, di un atto di natura amministrativa emesso in

sede di controllo governativo e non di un atto avente forza di legge;

che per l'art. 134 della Costituzione soltanto gli atti aventi

forza di legge sono soggetti al sindacato di questa Corte;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del D. M. 26 marzo 1945 in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, sollevata con l'ordinanza 27 luglio 1961 del

Pretore di Noto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 12 dicembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.