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Ordinanza 103/1962 ECLI:IT:COST:1962:103 Generato dall'IA

Ordinanza 103/1962 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 103/1962
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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promosso da Borean Tiziano contro l'Istituto nazionale della previdenza

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione, art. 136 Cost; Ordinanza 103/1962 · Corte costituzionale: promosso da Borean Tiziano contro l'Istituto nazionale della previdenza

Parole chiave

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reddito non dichiarato flussi finanziari illeciti computo del reddito indagine per riciclaggio di denaro occultamento di beni averi non rivendicati

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
818, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,
art. 136 Cost
cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.) e non può avere
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 del D.P.R.

26 aprile 1957, n. 818, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) 14 dicembre 1961 del Tribunale di Udine nel procedimento civile

promosso da Bevilacqua Angelo contro l'Istituto nazionale della

previdenza sociale, iscritta al n. 47 del Registro ordinanze 1962 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31

marzo 1962;

2) 14 dicembre 1961 del Tribunale di Udine nei procedimento civile

promosso da Cacitti Mario contro l'Istituto nazionale della previdenza

sociale, iscritta al n. 48 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1962;

3) 15 febbraio 1962 del Tribunale di Udine nel procedi mento civile

promosso da Borean Tiziano contro l'Istituto nazionale della previdenza

sociale, iscritta al n. 92 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 16 giugno 1962;

4) 15 febbraio 1962 del Tribunale di Udine nel procedimento civile

promosso da Cecconi Vittorino contro l'Istituto nazionale della

previdenza sociale, iscritta al n. 93 del Registro ordinanze 1962 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 16

giugno 1962;

5) 15 febbraio 1962 del Tribunale di Udine nel procedimento civile

promosso da Pestrin Vittorio contro l'Istituto nazionale della

previdenza sociale, iscritta al n. 101 del Registro ordinanze 1962 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 16

giugno 1962;

6) 15 febbraio 1962 del Tribunale di Udine nel procedimento civile

promosso da Nonis Maria contro l'Istituto nazionale della previdenza

sociale, iscritta al n. 102 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 16 giugno 1962.

Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione

del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che con le ordinanze suddette è stata, in modo

identico, proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 9

del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, perché il suo contenuto esorbita dai limiti della

delegazione conferita al Governo dall'art. 37 della legge 4 aprile

1952, n. 218;

che questa Corte, con la sentenza n. 38 del 12 aprile 1962, ha

dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 9 del

D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4

aprile 1952, n. 218, e con riferimento agli artt. 76 e 77 della

Costituzione;

che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha

cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.) e non può avere

applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza

stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata come in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.