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Ordinanza 101/1962 ECLI:IT:COST:1962:101 Generato dall'IA

Ordinanza 101/1962 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 101/1962
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ed altri, l'Esattore delle imposte dirette di Gravina e il Servizio dei

Regesto Legislator

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art. 113 della Costituzione, art. 24 della Costituzione; Ordinanza 101/1962 · Corte costituzionale: ed altri, l'Esattore delle imposte dirette di Gravina e il Servizio dei

Parole chiave

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censura di violazione costituzionale giurisdizione costituzionale eccezione di incostituzionalità diritto di agire in giudizio ricorso costituzionale all'estero prestazione di garanzia

Disposizioni normative citate

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art. 113 della Costituzione
norme impugnate in riferimento all'art. 113 della Costituzione, valgono
art. 24 della Costituzione
all'art. 24 della Costituzione, per la ragione che il procedimento
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute

nel secondo e terzo comma dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle

imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645,

promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1961 dal Pretore di

Gravina nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Giordano Michele

ed altri, l'Esattore delle imposte dirette di Gravina e il Servizio dei

contributi agricoli unificati, iscritta al n. 21 del Registro ordinanze

1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del

10 marzo 1962.

Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione

del Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 dicembre 1961 il Pretore di

Gravina ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle

norme contenute nei commi secondo e terzo (quest'ultimo nella parte in

cui pone il divieto di tutela giurisdizionale contemporanea

all'esecuzione esattoriale), dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle

imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in

relazione agli articoli 24, primo comma, e 113, primo comma, della

Costituzione, i quali conterrebbero il principio secondo il quale a

tutti i cittadini è consentito sempre di agire per la tutela

giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi;

che davanti alla Corte si è costituito il Servizio contributi

unificati, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Sequi e Antonio

Sorrentino, depositando deduzioni e memoria rispettivamente il 20

febbraio e il 28 settembre 1962, con le quali chiede che "l'incidente

di costituzionalità sia dichiarato inammissibile e comunque respinto";

Considerato che l'eccezione di inammissibilità - fondata su quella

che la difesa chiama "grave contraddizione" nel senso che il Pretore di

Gravina ha sollevato la questione di costituzionalità dopo aver

ammesso che essa era relativa al giudizio di cognizione e, quindi, di

competenza del Tribunale -, deve essere respinta perché attiene al

giudizio di rilevanza, che è di competenza del giudice a quo;

che, con sentenza 3 luglio 1962, n. 87, questa Corte ha dichiarato

non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme

contenute nei ricordati commi dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle

imposte dirette, in riferimento agli articoli 3 e 113 della

Costituzione;

che gli argomenti esposti in questa sentenza per dimostrare

l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle

norme impugnate in riferimento all'art. 113 della Costituzione, valgono

anche nei confronti della questione ora proposta in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, per la ragione che il procedimento

esecutivo esattoriale, pur nelle forme che sono ad esso peculiari, non

vieta al cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri

diritti e interessi legittimi;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa del

Servizio contributi unificati;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale delle norme contenute nel secondo e terzo comma

dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con

D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli articoli 24, primo

comma, e 113, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.