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Ordinanza 100/1962 ECLI:IT:COST:1962:100 Generato dall'IA

Ordinanza 100/1962 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 100/1962
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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lavoro, iscritta al n. 154 del Registro ordinanze del 1961 e pubblicata

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Ordinanza 100/1962 · Corte costituzionale: lavoro, iscritta al n. 154 del Registro ordinanze del 1961 e pubblicata

Parole chiave

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prestazioni dell'assicurazione infortuni diritto all'indennizzo diritti di previdenza professionale premio dell'assicurazione contro gli infortuni diritto alla prestazione d'assicurazione prevenzione degli infortuni professionali
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 17,

comma quinto, del R. D. 17 agosto 1935, n. 176S, contenente

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul

lavoro e delle malattie professionali, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 giugno 1961 dalla Corte di appello di

Roma nel procedimento civile vertente tra Palazzini Venanzio e

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro, iscritta al n. 154 del Registro ordinanze del 1961 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 del 30 settembre 1961;

2) ordinanza emessa il 21 giugno 1961 dalla Corte di appello di

Roma nel procedimento civile vertente tra Granati Angelo e l'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, iscritta

al n. 155 del Registro ordinanze del 1961 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 245 del 30 settembre 1961;

3) ordinanza emessa il 9 ottobre 1961 dal Tribunale di Firenze nel

procedimento civile vertente tra la Ditta Baldi e Lanzini e l'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, iscritta

al n. 205 del Registro ordinanze del 1961 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 5 del 5 gennaio 1962.

Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione

del Giudice Mario Cosatti;

Ritenuto che le ordinanze sono state ritualmente notificate alle

parti dei rispettivi giudizi e al Presidente del Consiglio dei

Ministri, nonché comunicate ai Presidenti delle Camere;

che in questa sede si sono costituiti: Palazzini Venanzio,

rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Morelli e Tito Malorni, nel

giudizio promosso con l'ordinanza sopra indicata al n. 1; Granati

Angelo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Brasini, nel

giudizio promosso con l'ordinanza sopra indicata al n. 2; l'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,

rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Radonich e Valerio Flamini,

in tutti i giudizi promossi con le sopra menzionate ordinanze;

che non ha spiegato alcun intervento il Presidente del Consiglio

dei Ministri;

che con tutte le ricordate ordinanze è stata proposta, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 17, comma quinto, del R. D. 17

agosto 1935, n. 1765, che prevede il principio del solve et repete

nella materia concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni

sul lavoro e delle malattie professionali;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale del

comma quinto dell'art. 17 del R. D. n. 1765 del 1935 è stata già

decisa da questa Corte, la quale con sentenza n. 45 del 29 maggio 1962

ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma stesso nella

parte in cui è stabilito il principio del solve et repete, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione;

Visti gli articoli 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo

1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956);

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe e ordina

la restituzione degli atti alle rispettive Autorità giudiziarie.

Così deciso in Roma, In camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.