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Ordinanza 10/1962 ECLI:IT:COST:1962:10 Generato dall'IA

Ordinanza 10/1962 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 10/1962
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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vidimazione delle liste elettorali da parte del Presidente del seggio e

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Ordinanza 10/1962 · Corte costituzionale: vidimazione delle liste elettorali da parte del Presidente del seggio e

Parole chiave

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segreto di voto testo sottoposto a votazione elezioni locali validità delle elezioni seggio elettorale elezione regionale
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo

comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione

emessa il 6 febbraio 1961 dal Consiglio comunale di Bitonto su ricorso

di Gasparre Pasquale ed altri, iscritta al n. 42 del Registro

ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 106 del 29 aprile 1961.

Ritenuto che, con la deliberazione adottata dal Consiglio comunale

di Bitonto del 6 febbraio 1961, indicata in epigrafe, è stata

sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53,

secondo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui

commina la nullità della votazione, in riferimento all'art. 48,

secondo comma, della Costituzione;

che, in questa sede, si è costituito il Presidente del Consiglio

dei Ministri, che ha depositato le deduzioni il 21 marzo 1961,

chiedendo che si dichiari non fondata la questione di legittimità

costituzionale;

Considerato che, con la sentenza n. 43 del 3 luglio 1961, questa

Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art.53, secondo comma, del Testo unico sopra

citato, nella parte in cui commina la nullità per la mancata

vidimazione delle liste elettorali da parte del Presidente del seggio e

di due scrutatori;

che, nella predetta sentenza si è rilevato che il principio

dell'uguaglianza del voto sancito dall'art. 48, secondo comma, della

Costituzione, riguarda l'espressione del voto, ma non si estende al

risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettore,

risultato che dipende esclusivamente dal sistema elettorale adottato

dal legislatore ordinario;

che non si ravvisa, né è stato dedotto alcun motivo che possa

indurre a modificare la decisione anzidetta;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata con la deliberazione indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.