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Ordinanza 8/1961 ECLI:IT:COST:1961:8 Generato dall'IA

Ordinanza 8/1961 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 8/1961
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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pari data dallo stesso Tribunale in ordine alle questioni pregiudiziali

Regesto Legislator

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art. 10 della Costituzione; Ordinanza 8/1961 · Corte costituzionale: pari data dallo stesso Tribunale in ordine alle questioni pregiudiziali

Parole chiave

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opposizione eccezione di incostituzionalità censure di diritto costituzionale opposizione al precetto esecutivo ricorso costituzionale all'estero protezione delle libertà

Disposizioni normative citate

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art. 10 della Costituzione
nonché all'art. 10 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del R.D.L. 30 agosto

1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio

1926, n. 1263, promosso con ordinanza emessa il 25 agosto 1959 dal

Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra

l'Amministrazione del Governo britannico e Guerrato Elena, iscritta al

n. 122 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 295 del 5 dicembre 1959.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 18 gennaio 1961 la relazione del

Giudice Gaspare Ambrosini;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che con ordinanza del 25 agosto 1959 il Tribunale di

Venezia ha proposto la questione di legittimità costituzionale del

R.D.L. 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, nella

legge 15 luglio 1926, n. 1263, in relazione agli artt. 24, 42 e 113,

nonché all'art. 10 della Costituzione;

che nell'ordinanza si richiama la sentenza non definitiva emessa in

pari data dallo stesso Tribunale in ordine alle questioni pregiudiziali

attinenti all'ammissibilità ed alla ritualità dell'opposizione ed

alla posizione processuale dei soggetti della controversia;

Considerato che per la definizione della controversia in questa

sede occorre sia acquisito agli atti anche tale documento che non

risulta pervenuto alla Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che il Tribunale di Venezia provveda all'invio della

suindicata sentenza entro trenta giorni dalla data di comunicazione

della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 marzo 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI.