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Ordinanza 61/1961 ECLI:IT:COST:1961:61 Generato dall'IA

Ordinanza 61/1961 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 61/1961
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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n. 13 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Regesto Legislator

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art. 136 Cost; Ordinanza 61/1961 · Corte costituzionale: n. 13 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Parole chiave

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restrizioni basate sui prezzi prezzi agricoli lite in materia di tariffa costituzionalità delle leggi azione estimatoria arbitrio nella legislazione

Disposizioni normative citate

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art. 136 Cost
avere efficacia (art. 136 Cost.) e non può avere applicazione dal
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 7 luglio

1959, n. 490, promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1961 dal

Tribunale di Verona nel procedimento civile vertente tra Burato Arturo

e la " Società Anonima Eridania Zuccherifici Nazionali ", iscritta al

n. 13 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 70 del 18 marzo 1961.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 12 gennaio 1961 nella causa

civile vertente tra Burato Arturo e la "Società Anonima Eridania

Zuccherifici Nazionali", il Tribunale di Verona ha sollevato la

questione della illegittimità costituzionale della legge 7 luglio

1959, n. 490;

che l'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in giudizio in

rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha

osservato che discutendosi, dinanzi al Tribunale, del prezzo così

detto "fermo" delle bietole da zucchero, del quale l'Eridania aveva

chiesto la riduzione per la loro scarsa qualità, sarebbe da escludere

la rilevanza e la pregiudizialità della questione di costituzionalità

della legge, epperò ha concluso per la improponibilità della detta

questione;

Considerato che, nonostante tale eccezione, sembra ultroneo ogni

rinvio degli atti al Tribunale di Verona, sotto il profilo della

rilevanza, per il preminente ed assorbente motivo che questa Corte ha

avuto occasione di esaminare l'intera legge 7 luglio 1959, e con la

propria sentenza 9 giugno 1961, n. 35, ne ha dichiarata la

illegittimità costituzionale. La legge stessa, pertanto, ha cessato di

avere efficacia (art. 136 Cost.) e non può avere applicazione dal

giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma

terzo, legge 11 marzo 1953, n. 87).

Che, in conseguenza, giusta la costante giurisprudenza di questa

Corte, la questione proposta con l'ordinanza del Tribunale di Verona va

dichiarata manifestamente infondata, ai sensi degli articoli 26, comma

secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con

l'ordinanza indicata in epigrafe in seguito alla pubblicazione della

sentenza della Corte costituzionale 9 giugno 1961, n. 35.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.