Ordinanza 59/1961 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnovembre 1947, n. 1430, ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 59/1961 · Corte costituzionale: novembre 1947, n. 1430, ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha deliberato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale del secondo comma
dell'art. 3 della legge 28 ottobre 1960, n. 17, della Regione
Trentino-Alto Adige avente per oggetto "Modifiche alla legge regionale
7 settembre 1958, n. 23":
Ritenuto che, con ricorso depositato in cancelleria il 5 gennaio
1961 ed iscritto al n. 1 del Registro ricorsi del 1961, il Presidente
della Giunta provinciale di Bolzano impugnava, nei confronti del
Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige e del
Presidente del Consiglio dei Ministri, il secondo comma dell'art. 3
della legge regionale 28 ottobre 1960, n. 17, pubblicata il 29 ottobre
1960 nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 47, avente per oggetto
"Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23", per
violazione degli artt. 2,4 e 82 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 5, degli artt. 6 e 10 della Costituzione ed in connessione
dell'art. 1, all. 4, del trattato reso esecutivo con D.L.C.P.S. 28
novembre 1947, n. 1430, ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054;
che a tale ricorso resisteva la Regione; che il Presidente del
Consiglio non si è costituito in giudizio; che con delibera del 12
ottobre 1961 la Giunta provinciale di Bolzano ha rinunciato al proposto
ricorso; che tale rinuncia è stata accettata dalla Giunta regionale
del Trentino-Alto Adige con delibera del 17 ottobre 1961;
Considerato che il processo è da ritenersi estinto;
Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo
1956, n. 71;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1961.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.