Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 59/1961 ECLI:IT:COST:1961:59 Generato dall'IA

Ordinanza 59/1961 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 59/1961
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

novembre 1947, n. 1430, ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 59/1961 · Corte costituzionale: novembre 1947, n. 1430, ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054;

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto regionale legislazione locale amministrazione regionale legislazione applicabile bulgaria. Regioni costituzionalità delle leggi
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha deliberato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del secondo comma

dell'art. 3 della legge 28 ottobre 1960, n. 17, della Regione

Trentino-Alto Adige avente per oggetto "Modifiche alla legge regionale

7 settembre 1958, n. 23":

Ritenuto che, con ricorso depositato in cancelleria il 5 gennaio

1961 ed iscritto al n. 1 del Registro ricorsi del 1961, il Presidente

della Giunta provinciale di Bolzano impugnava, nei confronti del

Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige e del

Presidente del Consiglio dei Ministri, il secondo comma dell'art. 3

della legge regionale 28 ottobre 1960, n. 17, pubblicata il 29 ottobre

1960 nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 47, avente per oggetto

"Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23", per

violazione degli artt. 2,4 e 82 della legge costituzionale 26 febbraio

1948, n. 5, degli artt. 6 e 10 della Costituzione ed in connessione

dell'art. 1, all. 4, del trattato reso esecutivo con D.L.C.P.S. 28

novembre 1947, n. 1430, ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054;

che a tale ricorso resisteva la Regione; che il Presidente del

Consiglio non si è costituito in giudizio; che con delibera del 12

ottobre 1961 la Giunta provinciale di Bolzano ha rinunciato al proposto

ricorso; che tale rinuncia è stata accettata dalla Giunta regionale

del Trentino-Alto Adige con delibera del 17 ottobre 1961;

Considerato che il processo è da ritenersi estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo

1956, n. 71;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1961.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.