Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 5/1961 ECLI:IT:COST:1961:5 Generato dall'IA

Ordinanza 5/1961 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 5/1961
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

20 dicembre 1928, n. 3298, sotto il profilo che l'indiscriminato potere

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 24 della Costituzione; Ordinanza 5/1961 · Corte costituzionale: 20 dicembre 1928, n. 3298, sotto il profilo che l'indiscriminato potere

Parole chiave

Generato dall'IA
controlli ufficiali, controlli veterinari inosservanza delle prescrizioni di controllo ordinanza di necessità incostituzionale alimenti – igiene reati contro la salute pubblica distruzione di dati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 24 della Costituzione
del diritto di difesa del cittadino, consacrato nell'art. 24 della
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 del

regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D.

20 dicembre 1928, n. 3298, promosso con ordinanza emessa il 1 aprile

1960 dal Pretore di Andria nel procedimento penale a carico di

Sgaramella Maria ed altri, iscritta al n. 56 del Registro ordinanze

1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 del

4 gugno 1960.

Ritenuto che con la ordinanza suindicata è stata proposta la

questione della legittimità costituzionale dell'art. 31 del

regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D.

20 dicembre 1928, n. 3298, sotto il profilo che l'indiscriminato potere

di confisca e distruzione di carni, concesso all'Autorità

amministrativa dopo la denunzia a quella giudiziaria, e senza che il

giudizio in ordine allo stato di alterazione delle carni medesime sia

formulato mediante sicuro accertamento tecnico, costituirebbe lesione

del diritto di difesa del cittadino, consacrato nell'art. 24 della

Costituzione;

Considerato che la disposizione denunziata è compresa in un

regolamento speciale sanitario di carattere esecutivo, emanato ai sensi

degli artt. 218 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con

R.D. 1 agosto 1907, n. 636, e 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

che, pertanto, la questione proposta con l'ordinanza suindicata

appare manifestamente infondata, giacché il giudizio di legittimità

costituzionale deve avere per oggetto una legge o un atto avente forza

di legge;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione, proposta con

l'ordinanza di cui in epigrafe, dell'art. 31 del regolamento per la

vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. 20 dicembre 1928,

n. 3298.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.