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Ordinanza 41/1961 ECLI:IT:COST:1961:41 Generato dall'IA

Ordinanza 41/1961 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 41/1961
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1925, n. 1621, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1926,

Regesto Legislator

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Ordinanza 41/1961 · Corte costituzionale: 1925, n. 1621, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1926,

Parole chiave

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beni culturali libertà dell'arte diritto di esporre l'opera proprietà pubblica bene espropriato conservazione dei monumenti
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del R.D. L. 30 agosto

1925, n. 1621, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1926,

n. 1263, riguardante gli "atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel

Regno", promosso con ordinanza emessa il 25 agosto 1959 dal Tribunale

di Venezia nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione del

Governo britannico e Guerrato Elena, iscritta al numero 122 del

Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 295 del 5 dicembre 1959.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 24 maggio 1961 la relazione del

Giudice Gaspare Ambrosini:

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che a seguito di pignoramento in favore della signora

Guerrato Elena, nei confronti del Governo britannico, di una

costruzione sita nei giardini pubblici del Comune di Venezia, e

precisamente nel recinto della "Esposizione biennale internazionale

d'arte", e ceduta dal Comune al Governo britannico con convenzione del

13 ottobre 1938, per essere "destinata esclusivamente a mostra inglese

d'arte contemporanea", l'Amministrazione del Governo britannico, il

Pubblico Ministero e il Comune di Venezia proposero opposizione

all'esecuzione innanzi al Tribunale di Venezia, e quest'ultimo, in tale

sede, con ordinanza del 25 agosto 1959 ha sollevato con riferimento

agli artt. 24, 42, 113 e 10 della Costituzione la questione di

legittimità costituzionale del R.D. L. 30 agosto 1925, n. 1621,

convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1926, n. 1263,

riguardante gli "atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno";

che con ordinanza del 1 marzo 1961, n. 8, questa Corte dispose che

il Tribunale di Venezia inviasse la sentenza non definitiva pronunciata

nel medesimo giudizio contemporaneamente all'ordinanza sopra indicata,

e non trasmessa alla Corte con gli atti della causa;

Considerato che, tra le questioni che era necessario risolvere ai

fini della decisione del Tribunale, vi era quella se la costruzione

sottoposta a pignoramento appartenesse al Comune di Venezia oppure

all'Amministrazione britannica;

che tale questione - la risoluzione della quale in un senso o

nell'altro potrebbe condizionare la rilevanza, ai fini della decisione

del giudizio a quo, della questione di legittimità costituzionale

sottoposta a questa Corte - non è stata dal Tribunale né decisa con

la sentenza non definitiva, né considerata nell'ordinanza di

rimessione della questione di legittimità costituzionale, ai fini

della valutazione della rilevanza di questa rispetto al giudizio a quo;

che pertanto, occorre rinviare gli atti al Tribunale di Venezia

perché compia, sotto il profilo indicato, l'omesso esame di rilevanza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI

- ANTONI0 MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI.