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Ordinanza 4/1961 ECLI:IT:COST:1961:4 Generato dall'IA

Ordinanza 4/1961 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 4/1961
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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invalidi del lavoro nelle imprese private, in riferimento agli artt. 38

Regesto Legislator

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Ordinanza 4/1961 · Corte costituzionale: 38

Parole chiave

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prestazioni dell'assicurazione invalidità disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato incapacità di lavoro attività sottoposta a contribuzione attività lucrativa sufficiente al bisogno diritti di previdenza professionale
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale delle norme contenute

nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre

1947, n. 1222 (ratificato con legge 9 aprile 1953, n. 292),

concernente la assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi del

lavoro nelle imprese private, promossi con le seguenti ordinanze:

a) ordinanza 9 febbraio 1960 della Corte di appello di Catanzaro

nel procedimento civile tra la Soc. per az. "Goffredo Manfredi" per

costruzioni ed esercizi industriali e Corrado Gregorio, iscritta al

numero 87 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 267 del 29 ottobre 1960;

b) ordinanza 9 febbraio 1960 della Corte di appello di Catanzaro

nel procedimento civile tra la Soc. per az. "Goffredo Manfredi" per

costruzioni ed esercizi industriali e Vasta Antonio, iscritta al

numero 88 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 254 del 15 ottobre 1960;

Ritenuto che con le ordinanze sopra indicate è stata proposta alla

Corte costituzionale la questione sulla legittimità costituzionale

delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 (ratificato con legge 9 aprile

1953, n. 292), concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati e

invalidi del lavoro nelle imprese private, in riferimento agli artt. 38

e 41 della Costituzione;

che nei giudizi davanti a questa Corte costituzionale nessuna delle

parti si è costituita;

Considerato che la Corte ha già preso in esame la questione

proposta, dichiarandola non fondata con la sentenza n. 38 dell'8

giugno 1960 (del cui dispositivo è stata data notizia nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 155 del 25 giugno 1960);

che non sussistono ragioni per una diversa decisione della

questione, riproposta alla Corte sotto gli stessi profili esaminati

nel giudizio definito con la sentenza sopra citata;

Visti gli articoli 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo

1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24

marzo 1956);

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione, proposta con

le ordinanze indicate in epigrafe, sulla legittimità costituzionale

delle norme contenute nel D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222

(ratificato con legge 9 aprile 1953, n. 292), concernente l'assunzione

obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private;

ordina che gli atti siano restituiti alla Corte di appello di

Catanzaro.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.