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Ordinanza 3/1961 ECLI:IT:COST:1961:3 Generato dall'IA

Ordinanza 3/1961 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 3/1961
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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davanti al Tribunale di Milano da Di Salvatore Cosimo Damiano contro la

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Ordinanza 3/1961 · Corte costituzionale: davanti al Tribunale di Milano da Di Salvatore Cosimo Damiano contro la

Parole chiave

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censura costituzionale principio di pubblicità giurisdizione costituzionale spese di gratuito patrocinio difetto di legittimazione del ministero pubblico diritto a un difensore
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98 del Codice

di procedura civile, promosso con ordinanza 17 giugno 1960 del

Tribunale di Milano nel procedimento civile in grado di appello

vertente fra Di Salvatore Cosimo Damiano e la Radio Televisione

Italiana, iscritta al n 76 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 3 settembre 1960.

Ritenuto che nel procedimento civile in grado di appello promosso

davanti al Tribunale di Milano da Di Salvatore Cosimo Damiano contro la

Radio Televisione Italiana l'appellante ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 98 Cod. proc. civile;

che il Tribunale di Milano ha ritenuto la questione non

manifestamente infondata in riferimento alle norme contenute negli

artt. 3 e 24 della Costituzione e ha disposto la trasmissione degli

atti alla Corte costituzionale;

che non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che, nelle more del giudizio, questa Corte con sentenza

n. 67 del 23 novembre 1960 ha dichiarato la illegittimità

costituzionale della norma contenuta nell'art. 98 Cod. proc. civile;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della proposta questione di

legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 98 Cod.

proc. civile;

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.