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Ordinanza 19/1961 ECLI:IT:COST:1961:19 Generato dall'IA

Ordinanza 19/1961 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 19/1961
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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le nuove disposizioni riguardanti la tassazione delle imposte predette,

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Ordinanza 19/1961 · Corte costituzionale: le nuove disposizioni riguardanti la tassazione delle imposte predette,

Parole chiave

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imposta diretta diritti del contribuente imputazione dei contributi assistenza amministrativa fiscale lite in materia di contribuzioni pubbliche crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
primo semestre del 1952), per contrasto con l'art. 76 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 4 novembre

1951, n. 1582 (contenente disposizioni per la formazione dei ruoli

delle imposte dirette per il primo semestre del 1952), promosso con

ordinanza emessa il 10 dicembre 1959 dalla Corte di appello di Bologna

nel procedimento civile vertente tra la Società per az. Emilio

Medioli e figli e l'Amministrazione delle finanze dello Stato,

iscritta al n. 24 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 del 26 marzo 1960.

Udita nell'udienza pubblica del 1 marzo 1961 la relazione del

Giudice Antonio Manca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per l'Amministrazione delle finanze dello Stato;

Ritenuto che, con ordinanza del 10 dicembre 1959 la Corte di

appello di Bologna ha sollevato la questione di legittimità

Costituzionale del D.P.R. 4 novembre 1951, n. 1582 (contenente

disposizioni per la formazione dei ruoli delle imposte dirette per il

primo semestre del 1952), per contrasto con l'art. 76 della

Costituzione e con il primo comma dell'art. 53;

che l'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1960, n. 75;

che, in questa sede, si è costituita l'Avvocatura generale dello

Stato in rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria, depositando

le deduzioni il 14 marzo 1960 e una memoria illustrativa l'11 febbraio

1961;

Considerato che, in pendenza del giudizio davanti alla Corte

costituzionale, è stata emanata la legge 25 febbraio 1960, n. 163

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1960, n. 67),

concernente l'assestamento delle tassazioni riguardanti la imposta di

ricchezza mobile a carico di soggetti tassabili in base a bilancio,

l'imposta sulle società e l'imposta sulle obbligazioni;

che, nel primo comma dell'art. 2 di questa legge, si stabilisce che

l'imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B, già liquidata

secondo le norme dell'art. 2 del D.P.R. 4 novembre 1951, n. 1582, sui

bilanci chiusi nel corso dell'anno 1952, dev'essere nuovamente

liquidata con riferimento al periodo di imposta costituito

dall'esercizio sociale considerato dai bilanci medesimi;

che l'art. 2 della legge 25 febbraio 1960, n. 163, si riferisce

espressamente alle tassazioni per imposta di ricchezza mobile

contemplate nell'art. 2 del decreto del 4 novembre 1951 sopra citato,

che ha formato oggetto della impugnazione;

che, ciò posto, occorre che il giudice del merito esamini se, date

le nuove disposizioni riguardanti la tassazione delle imposte predette,

sussista tuttora la rilevanza delle questioni di costituzionalità

prospettate con l'ordinanza indicata in epigrafe;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.