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Ordinanza 10/1961 ECLI:IT:COST:1961:10 Generato dall'IA

Ordinanza 10/1961 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 10/1961
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1939, n. 1092, contro l'urbanesimo, promossi con le seguenti ordinanze:

Regesto Legislator

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art. 16 della Costituzione; Ordinanza 10/1961 · Corte costituzionale: 1939, n. 1092, contro l'urbanesimo, promossi con le seguenti ordinanze:

Parole chiave

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domanda d'asilo di rom ufficio di controllo degli abitanti problema urbano difetto di responsabilità comunale circondario dello stato civile ordinanza comunale

Disposizioni normative citate

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art. 16 della Costituzione
libertà di soggiorno di cui all'art. 16 della Costituzione, e, con
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 6 luglio

1939, n. 1092, contro l'urbanesimo, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza del 17 ottobre 1959 emessa dal Pretore di Bitonto nel

procedimento penale a carico di De Candia Gioacchino, iscritta al n.

112 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 288 del 28 novembre 1959;

2) ordinanza del 12 ottobre 1959 emessa dal Pretore di Napoli nel

procedimento penale a carico di Sarnelli Rosanna, iscritta al n. 128

del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.

316 del 31 dicembre 1959;

3) ordinanza del 29 febbraio 1960 emessa dal Tribunale di Roma

nella causa civile istituita da Cervelli Domenico contro il Comune di

Roma, iscritta al n. 62 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 155 del 25 giugno 1960.

Udita nell'udienza pubblica dello febbraio 1961 la relazione del

Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

uditi gli avvocati Mario Colamartino e Ubaldo Prosperetti, per il

Comune di Roma.

Ritenuto che nel procedimento penale pendente davanti al Pretore di

Bitonto a carico di De Candia Gioacchino, imputato della

contravvenzione agli artt. 2 e 10 legge 6 luglio 1939, n. 1092,

recante provvedimenti contro l'urbanesimo, per avere assunto operai

senza la prescritta autorizzazione, fu sollevata dalla difesa

dell'imputato questione circa la legittimità costituzionale dei detti

articoli, in riferimento alle norme di cui agli artt. 2, 3, 16, 35 e

120 della Costituzione;

che il Pretore, ritenendo la questione non manifestamente

infondata e rilevante ai fini del giudizio, con ordinanza del 17

ottobre 1959, debitamente notificata, comunicata e pubblicata ai sensi

di legge, ne rimetteva l'esame alla Corte costituzionale;

che nel procedimento pendente dinanzi al Pretore di Napoli a

carico di Sarnelli Rosanna, imputata di contravvenzione agli artt. 2

legge 27 dicembre 1956, n, 1423, e 157 T.U. delle leggi di p.s., per

aver violato la diffida della Questura di Napoli con la quale le era

stato imposto di rientrare nel Comune di Villaricca, il Pretore

sollevò, di ufficio, la questione della legittimità costituzionale

della citata legge n. 1092 del 1939, in relazione al principio della

libertà di soggiorno di cui all'art. 16 della Costituzione, e, con

ordinanza 12 ottobre 1959, debitamente notificata, comunicata e

pubblicata, rimetteva gli atti a questa Corte;

che, infine, nel giudizio civile istituito dinanzi al Tribunale di

Roma da Cervelli Domenico contro il Comune di Roma per ottenere il

risarcimento dei danni conseguenti alla negata iscrizione in anagrafe,

l'attore denunciò la illegittimità costituzionale della medesima

legge n. 1092 del 1939 perché in contrasto col citato art. 16 della

Costituzione, e il Tribunale, ritenuta non manifestamente infondata e

rilevante la questione sollevata, con ordinanza 29 febbraio 1960,

rinviava gli atti a questa Corte per la sua risoluzione;

che, in quest'ultimo giudizio, si è costituito il Comune di Roma

difeso dagli avvocati Mario Colamartino e Ubaldo Prosperetti, i quali

con le deduzioni e con memoria, pur non negando che alcune norme della

legge del 1939 siano incostituzionali, fanno alcune osservazioni sulla

portata dell'art. 16 della Costituzione;

Considerato che, nelle more del giudizio dinanzi a questa Corte, è

stata emanata la legge 10 febbraio 1961, n. 5, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 43 del 18 febbraio 1961, con la quale, fra

l'altro, sono state abrogate (art. 1) la legge 9 aprile 1931, n. 358,

contenente norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni

interne, e la legge, della cui legittimità costituzionale si discute,

6 luglio 1939, n. 1092;

che, per siffatto sopravvenuto evento, può rendersi necessaria una

nuova valutazione della rilevanza della questione sottoposta alla Corte

costituzionale, sia nei giudizi penali che in quello civile;

che tale valutazione è di competenza delle Autorità giudiziarie

dinanzi alle quali la questione di costituzionalità è sorta, epperò

alle medesime vanno rinviati gli atti rispettivi;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alle Autorità giudiziarie

competenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 marzo 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI COSTANTINO MORTATI.