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Ordinanza 9/1960 ECLI:IT:COST:1960:9 Generato dall'IA

Ordinanza 9/1960 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 9/1960
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Registro ordinanze del 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Ordinanza 9/1960 · Corte costituzionale: Registro ordinanze del 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Parole chiave

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violazione delle norme sicurezza prevenzione degli infortuni professionali reati contro la sicurezza dei rapporti giuridici sicurezza dei lavoratori e della popolazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali costituzionalità

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
contenuta nell'art. 76 della Costituzione, promossi con le seguenti
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del D.P.R. 7

gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro nelle costruzioni, in riferimento alla norma

contenuta nell'art. 76 della Costituzione, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 febbraio 1959 dal Tribunale di Casale

Monferrato nel procedimento penale a carico di Bisoglio Oreste,

iscritta al n. 60 del Registro ordinanze del 1959 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 21 marzo 1959;

2) ordinanza emessa l'8 giugno 1959 dal Tribunale di Asti nel

procedimento penale a carico di Saracco Delige, iscritta al n. 91 del

Registro ordinanze del 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 220 del 12 settembre 1959;

3) ordinanza emessa il 13 luglio 1959 dal Pretore di Tirano nel

procedimento penale a carico di Cucciniello Saverio, iscritta al n. 102

del Registro ordinanze del 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 239 del 3 ottobre 1959.

Ritenuto che nel corso dei procedimenti relativi alle ordinanze

sopra elencate è stata sollevata la questione di legittimità

costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio

1956, n. 164, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 39 del 6 luglio

1959, ha dichiarato non fondata tale questione;

che non sono stati addotti nuovi motivi idonei a presentare la

questione in termini diversi da quelli già esaminati dalla Corte;

che pertanto non è il caso di discostarsi dalla precedente

decisione;

Visti l'art. 26, comma secondo, della Legge 11 marzo 1953, n. 87, e

l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del D. P. R. 7 gennaio 1956, n. 164, in riferimento

alla norma contenuta nell'art. 76 della Costituzione, proposta con le

predette ordinanze, e ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di

Casale Monferrato e di Asti ed al Pretore di Tirano.

Così deciso, in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.