Ordinanza 9/1960 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IARegistro ordinanze del 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 76 della Costituzione; Ordinanza 9/1960 · Corte costituzionale: Registro ordinanze del 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del D.P.R. 7
gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni, in riferimento alla norma
contenuta nell'art. 76 della Costituzione, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 febbraio 1959 dal Tribunale di Casale
Monferrato nel procedimento penale a carico di Bisoglio Oreste,
iscritta al n. 60 del Registro ordinanze del 1959 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 21 marzo 1959;
2) ordinanza emessa l'8 giugno 1959 dal Tribunale di Asti nel
procedimento penale a carico di Saracco Delige, iscritta al n. 91 del
Registro ordinanze del 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 220 del 12 settembre 1959;
3) ordinanza emessa il 13 luglio 1959 dal Pretore di Tirano nel
procedimento penale a carico di Cucciniello Saverio, iscritta al n. 102
del Registro ordinanze del 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 239 del 3 ottobre 1959.
Ritenuto che nel corso dei procedimenti relativi alle ordinanze
sopra elencate è stata sollevata la questione di legittimità
costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio
1956, n. 164, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 39 del 6 luglio
1959, ha dichiarato non fondata tale questione;
che non sono stati addotti nuovi motivi idonei a presentare la
questione in termini diversi da quelli già esaminati dalla Corte;
che pertanto non è il caso di discostarsi dalla precedente
decisione;
Visti l'art. 26, comma secondo, della Legge 11 marzo 1953, n. 87, e
l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del D. P. R. 7 gennaio 1956, n. 164, in riferimento
alla norma contenuta nell'art. 76 della Costituzione, proposta con le
predette ordinanze, e ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di
Casale Monferrato e di Asti ed al Pretore di Tirano.
Così deciso, in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.