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Ordinanza 8/1960 ECLI:IT:COST:1960:8 Generato dall'IA

Ordinanza 8/1960 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 8/1960
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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al Tribunale civile di Roma, Sezione lavoro, l'Istituto Nazionale della

Regesto Legislator

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art. 136 della Costituzione; Ordinanza 8/1960 · Corte costituzionale: al Tribunale civile di Roma, Sezione lavoro, l'Istituto Nazionale della

Parole chiave

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sospensione della rendita d'invalidità soppressione delle prestazioni gestione delle prestazioni di invalidità disposizioni sulla pensione indennità di disoccupazione dell'assicurato prestazioni d'invalidità professionale

Disposizioni normative citate

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art. 136 della Costituzione
che pertanto tale norma ha cessato di avere efficacia (art. 136
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del D.P.R.

26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre

1958 dal Tribunale di Roma, Sezione lavoro, nel procedimento civile

vertente tra Pascucci Olindo e l'Istituto nazionale della previdenza

sociale, iscritta al n. 59 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 21 marzo 1959.

Ritenuto che Pascucci Olindo, con atto 5 giugno 1958, citava avanti

al Tribunale civile di Roma, Sezione lavoro, l'Istituto Nazionale della

Previdenza Sociale, esponendo che egli era titolare di una pensione di

invalidità liquidatagli dal predetto Istituto, pensione che gli era

stata sospesa dal 10 febbraio 1958 in applicazione dell'art. 26 del

Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e della

quale chiedeva il ripristino;

che l'I.N.P.S. si costituiva in giudizio resistendo alla domanda

dell'attore, il quale eccepiva l'illegittimità costituzionale del

citato art. 26 D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, per violazione degli

artt. 70 e 76 della Costituzione;

che il Tribunale pronunciava ordinanza 19 dicembre 1958, con la

quale, ritenuta non manifestamente infondata l'eccezione di

illegittimità costituzionale del citato art. 26 e pregiudiziale la

risoluzione della questione di legittimità costituzionale, sospendeva

il giudizio ed ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte;

che l'ordinanza veniva regolarmente notificata al Presidente del

Consiglio dei Ministri e alle parti, comunicata ai Presidenti delle due

Camere del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

che avanti alla Corte si costituivano tanto il Pascucci quanto

l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale della

norma contenuta nel citato art. 26 D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, fu

già decisa da questa Corte, che ne dichiarò la illegittimità

costituzionale con la sentenza 18 aprile 1959, n. 24, depositata in

Cancelleria il 5 maggio successivo, di cui il dispositivo è pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 9 maggio 1959, n.

110;

che pertanto tale norma ha cessato di avere efficacia (art. 136

della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo

alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo della legge 11

marzo 1953, n. 87), rimanendo così escluso che si proceda a nuovi

giudizi;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con

l'ordinanza indicata in epigrafe, in seguito alla pubblicazione della

sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 18 aprile 1959, e ordina

la restituzione degli atti al Tribunale civile di Roma, Sezione lavoro.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.