Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 72/1960 ECLI:IT:COST:1960:72 Generato dall'IA

Ordinanza 72/1960 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 72/1960
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Presidente della Giunta provinciale di Bolzano per l'applicazione della

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 72/1960 · Corte costituzionale: Presidente della Giunta provinciale di Bolzano per l'applicazione della

Parole chiave

Generato dall'IA
stato richiesto Stato regionale ente pubblico territoriale bulgaria. Regioni stato terzo territorio non autonomo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio promosso dal Presidente della Regione Trentino-Alto

Adige con ricorso notificato il 6 giugno 1960, depositato nella

cancelleria della Corte costituzionale il giorno 7 successivo ed

iscritto al n. 11 del Registro ricorsi 1960, per conflitto di

attribuzione tra la Regione Trentino-Alto Adige e lo Stato, sorto a

seguito del rifiuto in data 8 aprile 1960 del vice Commissario del

Governo di Bolzano di accordare l'assistenza della forza pubblica al

Presidente della Giunta provinciale di Bolzano per l'applicazione della

legge provinciale 24 luglio 1957, n. 8.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 7 giugno 1960, la Regione

Trentino-Alto Adige ha sollevato conflitto di attribuzione nei

confronti dello Stato in relazione al rifiuto del vice Commissario del

Governo nella Provincia di Bolzano a concedere la forza pubblica per

l'esecuzione di un provvedimento provinciale;

che lo Stato ha resistito al ricorso con atto depositato il 25

giugno 1960;

che la Regione Trentino-Alto Adige con atto depositato il 23

novembre 1960 ha rinunziato al ricorso;

che lo Stato ha accettato tale rinunzia mediante dichiarazione

iscritta nell'atto di rinunzia notificatogli dalla Provincia e mediante

deposito in cancelleria il 24 novembre 1960.

Considerato che il processo è da ritenere estinto.

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - NICOLA

JAEGER GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI.