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Ordinanza 69/1960 ECLI:IT:COST:1960:69 Generato dall'IA

Ordinanza 69/1960 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 69/1960
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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904, intitolata "Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade

Regesto Legislator

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art. 72 della Costituzione; Ordinanza 69/1960 · Corte costituzionale: 904, intitolata "Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade

Parole chiave

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contributo per la costruzione di strade imposta di consumo lite in materia di contribuzioni pubbliche risanamento stradale diritto del consumatore vantaggio particolare per contributo di miglioria

Disposizioni normative citate

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art. 72 della Costituzione
contenuta nell'art. 72 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge

13 agosto 1959, n. 904, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1960

dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra

la Soc. per az. concessioni e costruzioni autostrade (S. A. C. C. A.),

e la Soc. per az. riscossione imposte (S. A. R. I.) e il Comune di

Barberino di Mugello, iscritta al n. 50 del Registro ordinanze 1960 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 del 28

maggio 1960.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 23 novembre 1960 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

uditi l'avv. Giunio Bruto Leati, per la Società riscossione

imposte, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio vertente davanti alla Corte

d'appello di Firenze tra la Soc. per az. concessioni e costruzioni

autostrade (S.A.C.C.A.), da una parte, il Comune di Barberino di

Mugello e la Soc. per az. riscossione imposte (S.A.R.I.), dall'altra,

fu sollevata dalla S.A.C.C.A., appellante, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 13 agosto 1959, n.

904, intitolata "Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade

statali di primaria importanza e integrazione di fondi per l'esecuzione

del programma autostradale", il quale esenta dalle imposte di consumo i

materiali occorrenti per la costruzione, manutenzione e riparazione di

strade e autostrade eseguite dall'A.N.A.S. a totale suo carico o di

proprietà dello Stato per virtù di legge o di convenzione, ad

eccezione dei materiali posti in opera alla data di entrata in vigore

della legge e di quelli occorrenti per le autostrade "appaltate, ma non

ancora iniziate" sempre all'atto dell'entrata in vigore della legge,

per le quali si stabilisce la corresponsione dell'imposta di consumo in

misura fissa per ogni chilometro;

che davanti alla Corte d'appello la S.A.C.C.A. sostenne che

l'espressione "appaltate ma non ancora iniziate", che si legge in

quell'articolo, fosse frutto di un'arbitraria modificazione dell'altra

espressione, la sola realmente votata dalla Commissione del Senato,

"appaltate, ma non ancora eseguite", apportata dal presidente della

Commissione in sede di coordinamento, in violazione della norma

contenuta nell'art. 72 della Costituzione;

che la Corte d'appello di Firenze ritenne rilevante e non

manifestamente infondata la proposta questione e con ordinanza 18 marzo

1960 sospese il giudizio e rimise gli atti alla Corte;

che detta ordinanza fu notificata alle parti e al Presidente del

Consiglio dei Ministri il 4 aprile 1960, che lo stesso giorno fu

comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, e fu pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 28 maggio 1960;

che nel presente giudizio si sono costituiti la S.A.R.I., il Comune

di Barberino di Mugello ed è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, mediante il deposito delle deduzioni avvenuto,

rispettivamente, il 10 maggio, il 17 giugno e il 23 aprile 1960,

concludendo concordemente per la non fondatezza della questione di

legittimità costituzionale;

che non si è invece costituita la S.A.C.C.A.;

che nelle more del presente giudizio è sopravvenuta la legge 16

settembre 1960 n. 1013, la quale ha sostituito l'art. 7 della legge 13

agosto 1959, n. 904, fissando la sua decorrenza a partire dal 18

novembre 1959 e cioè dalla data nella quale era entrata in vigore la

legge n. 904 del 1959;

che alla pubblica udienza del 23 novembre 1960 le parti costituite

nel giudizio hanno rinunziato alla discussione;

Considerato che la sopravvenuta legge 16 settembre 1960, n. 1013,

può rendere necessaria una nuova valutazione della rilevanza, rispetto

al giudizio principale, della questione sottoposta alla Corte

costituzionale, valutazione di competenza del giudice a quo;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Firenze;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI.