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Ordinanza 65/1960 ECLI:IT:COST:1960:65 Generato dall'IA

Ordinanza 65/1960 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 65/1960
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Inferiore nel procedimento penale a carico di Cupolo Marianna, iscritta

Regesto Legislator

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Ordinanza 65/1960 · Corte costituzionale: Inferiore nel procedimento penale a carico di Cupolo Marianna, iscritta

Parole chiave

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misura di sicurezza penale misure cautelari prevenzione generale e speciale misura di contenzione minaccia per la sicurezza pubblica provvedimento pedagogico terapeutico
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

27 dicembre 1956, n. 1423, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 dicembre 1959 dal Pretore di Treviglio

nel procedimento penale a carico di Bertossi Anna, iscritta al n. 16

del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 44 del 20 febbraio 1960;

2) ordinanza emessa il 28 novembre 1959 dal Pretore di Noceta

Inferiore nel procedimento penale a carico di Cupolo Marianna, iscritta

al n. 17 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 25 del 30 gennaio 1960.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata

la questione della legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

27 dicembre 1956, n. 1423;

che nei due giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio

dei Ministri concludendo per la dichiarazione di manifesta infondatezza

della questione;

Considerato che con sentenza del 30 giugno 1960, n. 45, la Corte ha

dichiarato non fondata la questione in esame;

che tale decisione, non essendovi ragioni in contrario, va

confermata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e

ordina la restituzione degli atti alle competenti Autorità

giudiziarie.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1960.

GAETANO AZZARITI - GASPARE AMBROSINI

- MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI.