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Ordinanza 63/1960 ECLI:IT:COST:1960:63 Generato dall'IA

Ordinanza 63/1960 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 63/1960
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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della previdenza sociale, iscritta al n. 40 del Registro ordinanze 1960

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Ordinanza 63/1960 · Corte costituzionale: 40 del Registro ordinanze 1960

Parole chiave

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indennità di disoccupazione dell'assicurato soppressione delle rendite di invalidità divieto di accettare decorazioni da uno Stato estero sospensione del diritto all'indennità disoccupazione totale lotta alla disoccupazione

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
pensione, assumendo si la violazione dell'art. 76 della Costituzione,
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 32, ultimo

comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promossi con le seguenti

ordinanze:

ordinanza 10 dicembre 1959 del Tribunale di Brescia emessa nel

procedimento civile vertente tra Franzoni Giuseppe e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 38 del Registro

ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile

1960, n. 100;

ordinanza 10 dicembre 1959 del Tribunale di Brescia emessa nel

procedimento civile vertente tra Ferretto Antonio e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 39 del Registro

ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile

1960, n. 100;

ordinanza 10 dicembre 1959 del Tribunale di Brescia emessa nel

procedimento civile vertente tra Serina Celeste e l'Istituto nazionale

della previdenza sociale, iscritta al n. 40 del Registro ordinanze 1960

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1960, n. 100;

ordinanza 29 marzo 1960 del Tribunale di Sassari emessa nel

procedimento civile vertente tra Dessole Antonio ed altri, e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 59 del Registro

ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno

1960, n. 155.

Ritenuto che con le suddette ordinanze la Corte è stata investita

della questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma

dell'art. 32 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui

dispone il divieto del cumulo della indennità di disoccupazione con la

pensione, assumendo si la violazione dell'art. 76 della Costituzione,

in quanto il legislatore delegato, con la disposizione impugnata,

avrebbe oltrepassato i limiti stabiliti dalla legge delega 4 aprile

1952, n. 218;

Considerato che la Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi su

tale questione con la sentenza n. 34 del 24 maggio 1960, pubblicata il

31 maggio successivo, con la quale la citata disposizione è stata

dichiarata costituzionalmente illegittima;

che, per effetto della detta sentenza, l'art. 32, ultimo comma, del

D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in Cui dispone il divieto

del cumulo come innanzi indicato, ha cessato di avere efficacia, onde

più non può discutersi della proposta questione;

che, in conseguenza, la Corte, sulla medesima questione comunque

successivamente proposta, non può che dichiararne la manifesta

infondatezza (art. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale);

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata con le sopra menzionate ordinanze dei

Tribunali di Brescia e di Sassari in seguito alla pubblicazione della

sentenza n. 34 del 24 maggio 1960;

ordina la restituzione degli atti alle competenti Autorità

giudiziarie.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1960.

GAETANO AZZARITI - GASPARE AMBROSINI

- MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI.