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Ordinanza 55/1960 ECLI:IT:COST:1960:55 Generato dall'IA

Ordinanza 55/1960 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 55/1960
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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l'ordinanza 6 giugno 1957 del Tribunale di Bari emessa nel procedimento

Regesto Legislator

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Ordinanza 55/1960 · Corte costituzionale: l'ordinanza 6 giugno 1957 del Tribunale di Bari emessa nel procedimento

Parole chiave

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contratto d'espropriazione rinuncia all'espropriazione diritto fondiario accesso al fondo speculazione immobiliare ampliamento dell'espropriazione
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, n. 793, promosso con

l'ordinanza 6 giugno 1957 del Tribunale di Bari emessa nel procedimento

civile vertente tra Lo Muzio Lorenzo e l'Ente per lo sviluppo e

trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, Sezione speciale per la

riforma fondiaria, iscritta al n. 7 del Registro ordinanze 1958 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 1 marzo

1958.

Ritenuto che con atto di citazione notificato il 6 luglio 1954 il

sig. Lorenzo Lo Muzio conveniva davanti al Tribunale di Bari la Sezione

speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, per ottenere la

dichiarazione di illegittimità del procedimento espropriativo attuato

nei suoi confronti e la riconsegna dei beni espropriati;

che con ordinanza 6 giugno 1957 il Tribunale di Bari disponeva la

sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale perché questa giudicasse: "Se il provvedimento di

scorporo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27

maggio 1952, n. 793, sia viziato, in tutto o in parte, per eccesso di

potere legislativo, da illegittimità costituzionale, per aver disposto

la espropriazione dei terreni di Lo Muzio Lorenzo siti in agro di

Manfredonia (Foggia), tenendo presenti variazioni catastali accertate

nel 1948, ma registrate con nota di variazione 1031 del 19 agosto 1952,

e comportanti cambiamenti di qualifica da "pascolo" a "seminativo" e

maggiori redditi dominicali, nonché parziale aumento di estensione,

anziché, ai sensi degli artt. 4 e 6 della legge 21 ottobre 1950, n.

841, le risultanze del catasto al 15 novembre 1949 che comportano una

minore quota di scorporo";

che nel procedimento davanti alla Corte si costituivano

regolarmente l'avv. Guido Lo Re, per il Lo Muzio, e l'Avvocatura

generale dello Stato, per la Sezione speciale per la riforma fondiaria

in Puglia, Lucania e Molise;

che in data 22 aprile 1960 l'Avvocatura generale dello Stato

depositava nella cancelleria della Corte copia di una scrittura privata

del 16 dicembre 1959, registrata a Bari il 24 successivo al n. 11329/I,

dichiarando che con essa le parti avevano concluso un accordo

transattivo, risolvendo ogni questione della causa, ivi compresa quella

concernente il carico delle spese giudiziali;

che non compete alla Corte costituzionale l'esame dell'atto di

transazione, né sotto l'aspetto formale, né per quanto concerne il

suo contenuto e la sua efficacia rispetto al processo pendente davanti

al Tribunale di Bari e presentemente sospeso;

che, tuttavia, i fatti esposti dall'Avvocatura generale dello Stato

possono far supporre che allo stato sia venuta meno la rilevanza della

questione che era stata rimessa al giudizio della Corte costituzionale,

e che tale valutazione non può essere compiuta se non dal Tribunale di

Bari;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Bari.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.