Ordinanza 48/1960 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAdell'art. 502 Codice penale in riferimento agli artt. 39, 40 e 41 della
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 136 della Costituzione; Ordinanza 48/1960 · Corte costituzionale: dell'art. 502 Codice penale in riferimento agli artt. 39, 40 e 41 della
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 502, primo
comma, Codice penale, promosso con ordinanza del 18 gennaio 1960 del
Giudice istruttore presso il Tribunale di Vicenza nel procedimento
penale a carico di Facchin Elion, iscritta al n. 23 del Registro
ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 63 del 12 marzo 1960.
Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Facchin Elion fu
sollevata questione di legittimità costituzionale del primo comma
dell'art. 502 Codice penale in riferimento agli artt. 39, 40 e 41 della
Costituzione;
che l'Avvocatura dello Stato, nelle deduzioni presentate per il
Presidente del Consiglio dei Ministri, ha concluso per la manifesta
infondatezza della questione stessa; che deduzioni erano presentate
anche dalla difesa del Facchin, ma fuori del termine prescritto;
Considerato che questa Corte con la sentenza n. 29 del 4 maggio
1960 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 502,
primo comma, del Codice penale in riferimento agli artt. 39 e 40 della
Costituzione;
che per effetto di tale sentenza la indicata disposizione ha
cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può
avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della
sentenza stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87);
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.