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Ordinanza 48/1960 ECLI:IT:COST:1960:48 Generato dall'IA

Ordinanza 48/1960 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 48/1960
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'art. 502 Codice penale in riferimento agli artt. 39, 40 e 41 della

Regesto Legislator

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art. 136 della Costituzione; Ordinanza 48/1960 · Corte costituzionale: dell'art. 502 Codice penale in riferimento agli artt. 39, 40 e 41 della

Parole chiave

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diritto di sciopero diritto all'indennità di disoccupazione rinuncia a pretese di salario salari e spostamento della manodopera ore di lavoro non effettuate cassa integrazione

Disposizioni normative citate

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art. 136 della Costituzione
cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 502, primo

comma, Codice penale, promosso con ordinanza del 18 gennaio 1960 del

Giudice istruttore presso il Tribunale di Vicenza nel procedimento

penale a carico di Facchin Elion, iscritta al n. 23 del Registro

ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 63 del 12 marzo 1960.

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Facchin Elion fu

sollevata questione di legittimità costituzionale del primo comma

dell'art. 502 Codice penale in riferimento agli artt. 39, 40 e 41 della

Costituzione;

che l'Avvocatura dello Stato, nelle deduzioni presentate per il

Presidente del Consiglio dei Ministri, ha concluso per la manifesta

infondatezza della questione stessa; che deduzioni erano presentate

anche dalla difesa del Facchin, ma fuori del termine prescritto;

Considerato che questa Corte con la sentenza n. 29 del 4 maggio

1960 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 502,

primo comma, del Codice penale in riferimento agli artt. 39 e 40 della

Costituzione;

che per effetto di tale sentenza la indicata disposizione ha

cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può

avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della

sentenza stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87);

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.