Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 26/1960 ECLI:IT:COST:1960:26 Generato dall'IA

Ordinanza 26/1960 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 26/1960
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

costituzionale sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe e ordina

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 26/1960 · Corte costituzionale: costituzionale sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe e ordina

Parole chiave

Generato dall'IA
detenzione eccessiva proporzionalità della detenzione pena privativa della libertà proroga della carcerazione di sicurezza limite legale massimo formazione di una pena complessiva
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 670, prima

parte, del Codice penale, promosso con ordinanza 7 luglio 1959 del

Tribunale per i minorenni di Palermo nel procedimento penale a carico

di Bono Sebastiano, iscritta al n. 108 del Registro ordinanze 1959 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 del 31

ottobre 1959.

Ritenuto che nel corso del procedimento penale relativo alla su

ricordata ordinanza è stata proposta questione di legittimità

costituzionale dell'art. 670, prima parte, Cod. pen., in riferimento

all'art. 38, ultima parte, della Costituzione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 51 del 10 novembre

1959, ha dichiarato non fondata la predetta questione;

che non vi è ragione di discostarsi dalla precedente decisione;

Visti l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e

l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe e ordina

la restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni di Palermo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.