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Ordinanza 24/1960 ECLI:IT:COST:1960:24 Generato dall'IA

Ordinanza 24/1960 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 24/1960
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di Novara, emessa nel procedimento penale a carico di Barbaglia Natale,

Regesto Legislator

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art. 41 della Costituzione; Ordinanza 24/1960 · Corte costituzionale: di Novara, emessa nel procedimento penale a carico di Barbaglia Natale,

Parole chiave

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libertà d'impresa diritto industriale regolamentazione commerciale tutela degli interessi commerciali restizioni aventi un oggetto anticoncorrenziale diritto del consumatore

Disposizioni normative citate

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art. 41 della Costituzione
1947, n. 439, in relazione al capoverso dell'art. 3 e all'art. 41 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.L.C.P.S. 30

maggio 1947, n. 439, promosso con ordinanza 18 marzo 1959 del Pretore

di Novara, emessa nel procedimento penale a carico di Barbaglia Natale,

iscritta al n. 68 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 24 aprile 1959.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 16 marzo 1960 la relazione del

Giudice Tomaso Perassi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che il Pretore di Novara con l'ordinanza 18 marzo 1959 ha

rimesso alla Corte la questione di legittimità costituzionale del

decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, in riferimento agli artt. 3

e 41 della Costituzione;

Considerato che il Pretore, nella sua ordinanza, ha trascritto

l'istanza con cui la difesa dell'imputato Barbaglia aveva sollevato

questione di legittimità costituzionale del D.L. C. p.s. 30 maggio

1947, n. 439, in relazione al capoverso dell'art. 3 e all'art. 41 della

Costituzione, e poi, dichiarando genericamente di adottarne la

motivazione, ha rimesso alla Corte la suddetta questione di

legittimità costituzionale senza specificare quali siano le

disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439 (ratificato

con modificazioni dalla legge 11 febbraio .1952, n. 69), che si

assumono viziate da illegittimità costituzionale;

che tale indicazione è prescritta dall'art. 23 della legge 11

marzo 1953, n. 87;

che la Corte ha ripetutamente affermato che tale esigenza deve

essere osservata (sentenze nn. 18 del 1956, 19 del 1956, 60 del 1957,

ordinanze nn. 69 del 1957 e 39 del 1958);

che, pertanto, occorre restituire gli atti al Pretore di Novara

affinché specifichi le disposizioni del D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n.

439 (ratificato con modificazioni dalla legge 11 febbraio 1952, n. 69),

per le quali è proposta la questione di legittimità costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Pretore di Novara.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIEU - GIUSEPPE

CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.