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Ordinanza 62/1959 ECLI:IT:COST:1959:62 Generato dall'IA

Ordinanza 62/1959 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 62/1959
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Ufficiale n. 163 dell'11 luglio 1959), con il quale è concessa amnistia

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Ordinanza 62/1959 · Corte costituzionale: Ufficiale n. 163 dell'11 luglio 1959), con il quale è concessa amnistia

Parole chiave

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reato politico persecuzione politica amnistia attività politiche svolte in esilio congedo politico espulsione politica
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma

secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n.

159, promosso con ordinanza 15 dicembre 1958 pronunziata dalla Corte di

assise (1 grado) di Milano nel procedimento penale a carico di Beccalli

Lodovico, Alfano Giovanni e Alfano Bianca Maria, iscritta al n. 50 del

Registro ordinanze 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 26 del 31 gennaio 1959.

udita nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1959 la relazione del

Giudice Mario Cosatti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Dario Foligno per

il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che prima della udienza di discussione è stato emanato il

decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1959, n. 460(Gazzetta

Ufficiale n. 163 dell'11 luglio 1959), con il quale è concessa amnistia

per i reati politici;

che, pertanto, sorge questione se il reato ascritto agli imputati

nel giudizio davanti alla Corte di assise di Milano possa essere

considerato estinto, al pari di tutti quelli previsti nell'art. 5,

comma secondo, del D. L. L.27 luglio 1944, n. 159, che forma oggetto

della questione di legittimità costituzionale proposta da detta Corte

di assise con l'ordinanza in data 15 dicembre 1958;

che il dubbio prospettato rende necessaria una nuova valutazione

sul punto della rilevanza, rispetto al giudizio principale, della

questione sottoposta alla Corte costituzionale, e che tale valutazione

spetta al giudice davanti al quale pende il giudizio;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti alla Corte di assise di

Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1959.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.