Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 61/1959 ECLI:IT:COST:1959:61 Generato dall'IA

Ordinanza 61/1959 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 61/1959
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento al corso per

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 61/1959 · Corte costituzionale: Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento al corso per

Parole chiave

Generato dall'IA
bando di concorso esame delle candidature accesso ai concorsi interni preparazione delle votazioni scrutinio segreto procedura selettiva
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo

comma, prima parte, della legge 9 agosto 1954, n. 748, promosso con

ordinanza 13 aprile 1957 emessa dal Consiglio di Stato in sede

giurisdizionale, Sezione V, nel procedimento su ricorso di Folie

Cristiano ed altri contro il Commissario del Governo per la Regione

Trentino-Alto Adige, iscritta al n. 94 del Registro ordinanze 1957 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 del 5

dicembre 1957.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1959 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

uditi l'avv. Massimo Severo Giannini per Folie Cristiano ed altri,

e il sostituto avvocato generale dello Stato Dario Foligno per il

Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige e per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che con l'ordinanza del 26 novembre 1958, volendo

"acquisire elementi relativi all'applicazione data dagli organi

amministrativi alla disposizione del D. t. C. p. S. 13 dicembre 1946,

n. 569, concernente l'ammissione degli oriundi della provincia di

Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento al corso per

il reclutamento dei segretari comunali", la Corte dispose il deposito

degli atti relativi all'espletamento del detto corso ed alle

conseguenti nomine;

che, mentre sono stati depositati il bando di concorso, i verbali

della commissione di esame, la graduatoria di merito ed il decreto di

nomina dei concorrenti, non sono stati depositati gli atti concernenti

l'ammissione dei candidati al corso predetto;

che, in relazione allo scopo che chiaramente fu enunciato nella

motivazione dell'ordinanza, gli atti non depositati sono quelli dai

quali potrebbero trarsi gli elementi che la Corte ha ritenuto opportuno

di acquisire;

che, pertanto, è necessario richiedere che l'ordinanza predetta

abbia, entro breve termine, completa' esecuzione;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

sospeso ogni giudizio sul merito della controversia;

invita la Presidenza del Consiglio dei Ministri a trasmettere a

questa Corte entro trenta giorni dalla comunicazione della presente

ordinanza i seguenti atti:

1) atto di nomina della commissione da parte del Prefetto di

Bolzano ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 13 dicembre 1946,

n. 569;

2) i documenti presentati da ciascuno degli aspiranti al corso; e

nel caso in cui non fossero più rintracciabili tali atti relativi a

tutti gli aspiranti, i documenti relativi a quegli aspiranti che hanno

conseguito la nomina; nonché i verbali delle operazioni della

Commissione predetta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1959.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.