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Ordinanza 54/1959 ECLI:IT:COST:1959:54 Generato dall'IA

Ordinanza 54/1959 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 54/1959
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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e Bianco Paolino, imputati del reato di cui all'art. 156 T. U. leggi di

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 54/1959 · Corte costituzionale: 156 T. U. leggi di

Parole chiave

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stato di bisogno ragione di polizia pubblica istigazione a delinquere reato di poca entità ottenimento abusivo di prestazioni dell'aiuto sociale violazione dell'ordine pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione;
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156 del T. U.

delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773,

promosso con ordinanza del Pretore di Campi Salentina del 5 novembre

1958 nel procedimento penale a carico di Giurgola Giuseppe e Bianco

Paolino, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31

gennaio 1959, n. 26, ed iscritta al n. 2 del Registro ordinanze 1959.

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Giurgola Giuseppe

e Bianco Paolino, imputati del reato di cui all'art. 156 T. U. leggi di

p. s. per questua senza licenza del Questore, veniva sollevata

questione di legittimità costituzionale del detto art. 156 con

riferimento agli articoli 3 e 49 della Costituzione;

che il Pretore di Campi Salentina dichiarava la questione non

manifestamente infondata, perché nuova rispetto ad analoga questione

decisa da questa Corte con sentenza n. 2 del 1957;

che non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che questa Corte, con la già menzionata sentenza n. 2

del 16 gennaio 1957 ha dichiarato non fondata la questione sulla

legittimità costituzionale delle norme contenute nell'articolo 156 del

T. U. leggi di p. s. approvato con R. D. 18 giugno 1931 n. 773 (e degli

articoli 285 e 286 del regolamento), in riferimento agli articoli 17,

18 19, 21, 33, 39, 45 e 49 della Costituzione;

che con ordinanza n. 68 del 18 novembre 1958 questa Corte ha

dichiarato non fondata la stessa questione anche con riferimento

all'art. 3 della Costituzione;

che non v'è motivo di discostarsi dalle precedenti decisioni;

Visti gli articoli 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo

1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i

giudizi davanti a questa Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata con la sopra indicata ordinanza del Pretore di

Campi Salentina ed ordina la restituzione degli atti al medesimo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1959,

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.