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Ordinanza 53/1959 ECLI:IT:COST:1959:53 Generato dall'IA

Ordinanza 53/1959 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 53/1959
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Pietro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del

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Ordinanza 53/1959 · Corte costituzionale: 45 del

Parole chiave

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diritto fondiario canone del diritto di superficie regime della proprietà uguaglianza nella legge costituzione di un diritto reale legittimazione dei vicini
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 15 febbraio

1958, n. 74: "Regolamentazione dei canoni livellari veneti", promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 24 dicembre 1958 del Pretore di Este, emessa nel

procedimento civile tra Faccioli Clemente e Arzenton Pietro e Rosina

Pietro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del

21 febbraio 1959 ed iscritta al n. 10 del Registro ordinanze 1959;

2) ordinanza 5 gennaio 1959 del Pretore di Soave emessa nel

procedimento civile tra la Fondazione Nobile Donà Bernardo e

Lancerotto Giuseppina e Lancerotto Elvira-Rosa, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 24 aprile 1959 ed

iscritta al n. 62 del Registro ordinanze 1959.

Ritenuto che con le due ordinanze sopra elencate è stata rimessa

alla Corte costituzionale la decisione della questione di legittimità

costituzionale della legge 15 febbraio 1958, n. 74:

"Regolamentazione dei canoni livellari veneti", in riferimento agli

articoli 3 e 42, terzo comma, della Costituzione;

Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte,

la quale con sentenza del 9 luglio 1959, n. 46, ha dichiarato non

fondata tale questione;

che, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione in

contrario, tale pronuncia va pienamente confermata;

Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo

1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale proposta con le ordinanze di cui in epigrafe ed ordina

il rinvio degli atti ai Pretori di Este e di Soave.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1959.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.