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Sentenza 51/1959 ECLI:IT:COST:1959:51 Generato dall'IA

Sentenza 51/1959 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 51/1959
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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procedimento penale a carico di Bedini Emma e Bedini Fiorenzo, iscritta

Regesto Legislator

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art. 670 Cod. pen; Sentenza 51/1959 · Corte costituzionale: procedimento penale a carico di Bedini Emma e Bedini Fiorenzo, iscritta

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 670 Cod. pen

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 670 Cod. pen
La norma contenuta nell'art. 670 Cod. pen., anche nella forma

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 670

Codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 febbraio 1959 dal Pretore di Lucca nel

procedimento penale a carico di Bedini Emma e Bedini Fiorenzo, iscritta

al n. 61 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 70 del 21 marzo 1959;

2) ordinanza emessa il 7 marzo 1959 dal Pretore di Lucca nel

procedimento penale a carico di Rufo Giuseppe, iscritta al n. 67 del

Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 99 del 24 aprile 1959.

Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1959 la relazione del

Giudice Ernesto Battaglini;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

:

In data 1 giugno 1958 l'Autorità di p.s. di Lucca denunciava al

Pretore di quella città Bedini Emma e Bedini Fiorenzo per avere

mendicato in modo vessatorio all'ingresso della chiesa di S.

Cristoforo. I denunciati venivano rinviati a giudizio per rispondere

del reato preveduto dall'art. 670, comma secondo, Codice penale.

Nel dibattimento, che ebbe luogo il 21 febbraio 1959, il difensore

di ufficio degli imputati proponeva preliminarmente la istanza di

sospensione del giudizio, chiedendo la trasmissione degli atti a questa

Corte costituzionale, in quanto la norma contenuta nel contestato art.

670 Cod. pen. si sarebbe dovuta ritenere costituzionalmente illegittima

in relazione all'art. 38, ultimo comma, della Costituzione.

Il Pretore, ritenendo non manifestamente infondata la questione

proposta, ordinava la sospensione del giudizio e rimetteva gli atti a

questa Corte costituzionale.

L'ordinanza veniva regolarmente notificata al Presidente del

Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 1959 e comunicata ai

Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato in data 25 febbraio

1959.

Si costituiva in giudizio dinanzi a questa Corte soltanto la

Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata dalla Avvocatuta

generale dello Stato, che sosteneva la infondatezza della proposta

questione.

D'altra parte, in data 31 maggio 1958, l'Autorità di p. s. di

Lucca denunciava Rufo Giuseppe per lo stesso reato di accattonaggio

vessatorio, commesso nella medesima città in Via Fillungo.

Dinanzi alla Pretura di Lucca il dibattimento ebbe luogo alla

udienza del 7 marzo 1959 e il difensore di ufficio dell'imputato

propose preliminarmente la stessa questione di legittimità

costituzionale dell'att. 670 Cod. pen., chiedendo la sospensione del

dibattimento e la trasmissione degli atti a questa Corte.

Il Pretore, con ordinanza in pari data, accoglieva la istanza della

difesa per motivi analoghi a quelli già enunciati nella ordinanza

precedente.

Anche questa ordinanza veniva regolarmente notificata al Presidente

del Consiglio dei Ministri il 5 aprile 1959 e comunicata ai Presidenti

della Camera dei Deputati e del Senato il 12 marzo 1959.

Si costituiva, anche in questo giudizio, la sola Avvocatura

generale dello Stato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio

dei Ministri e prendeva conclusioni analoghe a quelle già enunciate

nella precedente causa.

In ordine alle due suddette ordinanze il Presidente di questa Corte

ha disposto che vengano congiuntamente discusse.

:

Per le due menzionate cause, congiuntamente discusse, deve essere

disposta dalla Corte anche la decisione con unica sentenza, data la

identità di contenuto delle questioni proposte.

Non si può dubitare che sia del tutto inconsistente la dedotta

questione relativa alla illegittimità costituzionale dell'art. 670

Cod. pen., in riferimento all'art. 38, ultimo comma, della

Costituzione.

È vero che la illegittimità costituzionale può derivare anche da

un contrasto indiretto fra la norma ordinaria e la norma

costituzionale, ma il contrasto non sussiste, giacché la norma penale

e la norma costituzionale che sarebbero in conflitto riguardano la

tutela di beni giuridici del tutto diversi, che non possono essere,

sotto alcuno aspetto, ricondotti a un paradigma comune.

La norma contenuta nell'art. 670 Cod. pen., anche nella forma

aggravata di accattonaggio vessatorio, tutela soltanto il bene

giuridico della tranquillità pubblica, con qualche riflesso

sull'ordine pubblico; mentre invece la norma dell'ultimo comma

dell'art. 38 della Carta costituzionale si propone esclusivamente di

dichiarate la liceità della assistenza privata in concorso con

l'assistenza pubblica che, nella prima parte dello stesso articolo,

viene enunciata come principio generale obbligatorio per supreme

esigenze sociali di solidarietà e di giustizia.

Né ha alcun fondamento l'obiezione, prospettata nelle ordinanze,

che la richiesta della assisetenza privata per mezzo dell'accattonaggio

sia un modo di rendere possibile la assistenza stessa, giacché è fin

troppo evidente che la libertà di prestare assistenza in forme private

e ad iniziativa privata non comprende in alcun modo la libertà di

accattonaggio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in

epigrafe:

dichiara non fondata la questione, proposta con le ordinanze del 21

febbraio e 7 marzo 1959 del Pretore di Lucca, sulla legittimità

costituzionale dell'art. 670 Codice penale, in riferimento all'art. 38,

ultimo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1959.

TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.