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Ordinanza 5/1959 ECLI:IT:COST:1959:5 Generato dall'IA

Ordinanza 5/1959 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 5/1959
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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canoni dovuti dai concessionari di giacimenti di idrocarburi liquidi e

Regesto Legislator

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art. 81 della Costituzione; Ordinanza 5/1959 · Corte costituzionale: canoni dovuti dai concessionari di giacimenti di idrocarburi liquidi e

Parole chiave

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revoca dell'opposizione restituzione dei sussidi statali conseguenze del ritiro ritiro dell'azione giudiziaria bilancio regionale declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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art. 81 della Costituzione
legge sopra ricordata, in riferimento all'art. 81 della Costituzione;
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Testo completo

ha deliberato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana in data 11 giugno 1958, promulgata

il 24 luglio 1958, recante "Istituzione di un fondo pari al 25% dei

canoni dovuti dai concessionari di giacimenti di idrocarburi liquidi e

gassosi, da destinare nei comuni e nelle provincie nel cui territorio

ricadono i giacimenti stessi".

Ritenuto che, con ricorso depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale il 28 giugno 1958, ed iscritto al n. 13 del Reg. ric.

1958, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugnava la

legge sopra ricordata, in riferimento all'art. 81 della Costituzione;

che a tale ricorso resisteva la Regione, a mezzo del suo

Presidente, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Orlando

Cascio, con deduzioni depositate l'8 luglio 1958;

che all'udienza del 21 gennaio 1959, fissata per la discussione

della causa, il Presidente dava comunicazione che, con atto depositato

nella cancelleria il 20 gennaio 1959, il Commissario dello Stato per

la Regione siciliana aveva dichiarato di rinunciare al ricorso e tale

rinuncia era stata accettata, con dichiarazione in calce all'atto

predetto, dal Presidente della Regione medesima.

Visto l'atto suddetto;

Considerato che pertanto il processo è da dichiarare estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ALDO SANDULLI.