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Sentenza 49/1959 ECLI:IT:COST:1959:49 Generato dall'IA

Sentenza 49/1959 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 49/1959
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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prima, del Codice penale in riferimento all'art. 13, parte prima, della

Regesto Legislator

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art. 13 della Costituzione; Sentenza 49/1959 · Corte costituzionale: 13, parte prima, della

Parole chiave

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art. 13 della Costituzione

Disposizioni normative citate

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art. 13 della Costituzione
difesa, di aiuto e di soccorso; mentre l'art. 13 della Costituzione

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 652, parte

prima, del Codice penale in riferimento all'art. 13, parte prima, della

Costituzione, promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1958 dal

Pretore di Bibbiena nel procedimento penale a carico di Ciabatti

Gaetano, iscritta al n. 43 del Registro ordinanze del 1958 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 312 del 27 dicembre

1958.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 17 giugno 1959 la relazione del

Giudice Ernesto Battaglini;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello

Bronzini, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

:

Con rapporto del 3 maggio 1958 i Carabinieri di Serravalle di

Bibbiena denunciavano Ciabatti Gaetano per il reato contravvenzionale

preveduto dall'art. 652, parte prima, del Cod. pen., in quanto egli,

il 1 maggio dello stesso anno, si sarebbe rifiutato di collaborare allo

spegnimento di un incendio sviluppatosi in un bosco situato in Partina

di Bibbiena.

Il Pretore di Bibbiena, con decreto penale del 14 giugno 1958,

condannava il Ciabatti alla pena dell'ammenda per lire 8.000.

L'imputato proponeva, nei termini di rito, opposizione contro il

decreto; e nel dibattimento (che aveva luogo il 18 novembre 1958), pur

non negando la materialità del fatto, sollevava alcune eccezioni sulla

qualifica giuridica del fatto stesso e, fra l'altro, faceva istanza che

gli atti venissero trasmessi alla Corte costituzionale per decidere

sulla legittimità dell'art. 652, parte prima, Cod. pen., che gli era

stato contestato, in riferimento all'art. 13, parte prima, della

Costituzione.

Il Pretore, con ordinanza in pari data, riteneva rilevante la

questione di legittimità costituzionale proposta dall'imputato e

ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte per il relativo

giudizio, sospendendo, nel frattempo, il dibattimento.

L'ordinanza veniva comunicata ai Presidenti della Camera e del

Senato in data 27 novembre 1958 e notificata al Presidente del

Consiglio dei Ministri in data 1 dicembre dello stesso anno, nonché

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 312 del 27 dicembre 1958.

Si costituiva dinanzi a questa Corte la sola Presidenza del

Consiglio in data 21 dicembre 1958; e l'Avvocatura generale dello

Stato, con memoria di pari data, concludeva chiedendo che venisse

dichiarata manifestamente infondata la proposta questione di

legittimità.

:

Priva di ogni fondamento è la questione di legittimità

costituzionale proposta nell'ordinanza del Pretore di Bibbiena.

Basta por mente al fatto che l'art. 652, parte prima, del Cod.

pen. prevede come contravvenzione e sancisce con la pena alternativa

dell'arresto o dell'ammenda la infrazione di un obbligo di solidarietà

sociale e precisamente dell'obbligo di prestazione consistente nel

collaborare, in determinate situazioni di pericolo, all'opera di

difesa, di aiuto e di soccorso; mentre l'art. 13 della Costituzione

(che si pretenderebbe contrastante con la disposizione testé

ricordata) ha ben diverso oggetto, la tutela cioè della libertà

personale contro ogni forma di costrizione o limitazione fisica

compiuta senza l'intervento dell'autorità giudiziaria: concerne,

insomma, le guarentigie supreme dell'habeas corpus che sono una delle

pietre angolari della convivenza civile in un regime democratico.

Nessuna interferenza è pertanto possibile fra la norma

costituzionale e la menzionata disposizione del Codice penale; e la

questione proposta deve essere dichiarata infondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, proposta dall'ordinanza 18

novembre 1958 del Pretore di Bibbiena, sulla legittimità

costituzionale dell'art. 652, parte prima, del Codice penale in

riferimento all'art. 13, parte prima, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.