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Sentenza 35/1959 ECLI:IT:COST:1959:35 Generato dall'IA

Sentenza 35/1959 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 35/1959
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvato col

Regesto Legislator

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art. 41 della Costituzione; Sentenza 35/1959 · Corte costituzionale: di norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvato col

Parole chiave

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art. 41 della Costituzione

Disposizioni normative citate

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art. 41 della Costituzione
precetto dell'art. 41 della Costituzione, perché l'esercizio di un

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 113 del T.U.

di norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvato col

R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, promosso con ordinanza emessa l'11

febbraio 1958 dal Pretore di Zogno nel procedimento penale a carico di

Locatelli Giuseppe, iscritta al n. 20 del Registro ordinanze del 1958 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 del 26

aprile 1958.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 22 aprile 1959 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello

Bronzini.

:

Nel procedimento penale pendente dinanzi al Pretore di Zogno, a

carico di Locatelli Giuseppe, imputato tra l'altro della

contravvenzione all'art. 106 del T.U. della legge comunale e

provinciale, in relazione all'art. 113 del Codice della strada, per

avere adibito il suo autoveicolo a noleggio da rimessa nel Comune di

Brambilla senza essere munito della licenza prescritta dal regolamento

di detto Comune, all'udienza dell'11 febbraio 1958, la difesa del

Locatelli sollevava la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 113 del Codice della strada, assumendolo in contrasto con

l'art. 41, primo comma, della Costituzione. Il Pretore, ritenendo la

questione non manifestamente infondata, ordinava la trasmissione degli

atti a questa Corte.

L'ordinanza, regolamentare notificata, fu pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale del 26 aprile 1958 n. 101.

Il 21 aprile si costituiva in giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, con atto di intervento e deduzioni dell'Avvocatura

generale dello Stato. Il Locatelli Giuseppe non si è costituito.

Nelle sue deduzioni l'Avvocatura dello Stato, riportandosi alle

sentenze di questa Corte nn. 29, 33, 50 e 103 del 1957, sostiene che la

questione proposta dal Pretore di Zogno è infondata.

La competenza regolamentare attribuita ai Comuni dallo art. 113 del

Codice della strada tende a disciplinare l'esercizio di un pubblico

servizio, qual'è indubbiamente quello eseguito dalle autovetture di

piazza e da quelle da noleggio di rimessa. L'esercizio di un pubblico

servizio comporta di per sé la imposizione di alcuni limiti, tendenti,

attraverso la determinazione delle persone o delle ditte abilitate ad

esercitarlo, a creare le garanzie necessarie per il migliore

funzionamento del servizio stesso. La situazione particolare che viene

assicurata ai noleggiatori di ciascun comune, di potere essi soli,

esclusa la concorrenza di conducenti e noleggiatori di altri comuni,

esercitare l'attività di noleggio nel territorio comunale trova la sua

giustificazione negli obblighi ad essi incombenti e nella necessità

che sia assicurata stabilmente nel comune la disponibilità di un

determinato numero di vetture. Sotto questo aspetto i limiti al

riguardo previsti dai regolamenti comunali, in applicazione dell'art.

113 del Codice della strada, non sono in contrasto col generico

precetto dell'art. 41 della Costituzione, perché l'esercizio di un

pubblico servizio non può essere affidato alla libera iniziativa

economica privata, e perché il 1 comma dell'art. 41 va interpretato

tenuto conto di tutto il contesto dell'articolo, il quale

esplicitamente demanda al legislatore di fissare all'attività prevista

i necessari limiti affinché non sia in contrasto con l'utilità

sociale. L'Avvocatura conclude chiedendo che la Corte dichiari

infondata la proposta questione di legittimità costituzionale.

:

L'ordinanza del Pretore di Zogno denuncia la esistenza, fra l'art.

113 del T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740, contenente le norme per la

tutela delle strade e per la circolazione e l'art. 41 della

Costituzione, di un contrasto del quale i motivi non risultano neanche

sommariamente indicati. Poiché l'ordinanza fa esclusivo riferimento al

primo comma dell'art. 41, il quale dichiara libera la iniziativa

economica privata, il contrasto sarebbe da stabilirsi fra questo

generale principio di libera iniziativa economica e le limitazioni che

ad esso verrebbero imposte, relativamente ai pubblici servizi di

piazza e da noleggio, dalle norme dei regolamenti comunali in virtù

del citato art. 113. Il difetto essenziale di una tale impostazione è

appunto nel considerare isolatamente la norma del primo comma dell'art.

41, senza ricollegarla agli altri due commi, coi quali costituisce un

tutto unitario e dove è previsto che la legge ordinaria possa, a

tutela degli interessi della società, regolare e disciplinare con

opportune limitazioni il principio della libera iniziativa economica

privata, genericamente dichiarato nel primo comma.

Sulla materia questa Corte ha avuto ripetutamente occasione di

pronunciarsi (sentenze nn. 29, 33, 50, 103 del 1957 e n. 32 del 1959),

riconoscendo legittime le limitazioni volta a volta dettate dalla legge

alla libertà della iniziativa economica privata se disposte, ai sensi

del secondo e terzo comma dell'art. 41, ad impedire che tale libera

iniziativa si svolga in contrasto con l'utilità sociale o rechi danno

alla sicurezza, libertà e dignità umana e ad ottenere che sia invece

indirizzata e coordinata a fini sociali. Nella presente controversia la

Corte non può che adottare gli stessi criteri. Le facoltà conferite

ai Comuni dallo impugnato art. 113 di dettare speciali prescrizioni

regolamentari per gli autoveicoli di piazza e da noleggio rientrano

appunto nel quadro delle limitazioni senza delle quali la iniziativa

privata, lasciata del tutto priva di disciplina e di controlli,

verrebbe appunto a svolgersi in contrasto con l'utilità sociale,

contrasto che nella delicata materia dei pubblici servizi potrebbe

assumere particolare gravità. Inoltre è da considerare che la norma

dello art. 113 si inserisce nel generale sistema della disciplina dei

pubblici servizi e delle potestà relative, attinenti al principio di

autonomia degli enti locali, nella tutela dei propri particolari

interessi, quando essa si attui nel rispetto della legge e dei

superiori interessi da essa garantiti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza dell'11

febbraio 1958 dal Pretore di Zogno, sulla legittimità costituzionale

dell'art. 113 del T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740, contenente le norme

per la tutela delle strade e per la circolazione, in riferimento

all'art. 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - FRANCESCO

PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.