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Ordinanza 75/1958 ECLI:IT:COST:1958:75 Generato dall'IA

Ordinanza 75/1958 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 75/1958
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Repubblica n. 301 del 5 dicembre 1957 ed iscritta al n. 94 del Registro

Regesto Legislator

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Ordinanza 75/1958 · Corte costituzionale: Repubblica n. 301 del 5 dicembre 1957 ed iscritta al n. 94 del Registro

Parole chiave

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divieto di abbandonare un dato territorio zone sfavorite divieto di discriminazione fondata sulla cittadinanza non attribuzione a una zona paese di reclutamento tradizionale minoranze linguistiche
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo

comma, prima parte, della legge 9 agosto 1954, n. 748, promosso con

ordinanza 13 aprile 1957 emessa dal Consiglio di Stato in sede

giurisdizionale - Sezione V - nel procedimento su ricorso di Folie

Cristiano ed altri contro il Commissariato del Governo per la Regione

Trentino-Alto Adige, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 301 del 5 dicembre 1957 ed iscritta al n. 94 del Registro

ordinanze 1957.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 19 novembre 1958 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

uditi l'avv. Massimo Severo Giannini per Folie Cristiano ed altri,

e il sostituto avvocato generale dello Stato Dario Foligno per il

Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige e per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, prima di esaminare la questione della causa,

è opportuno acquisire elementi relativi all'applicazione data dagli

organi amministrativi alla disposizione concernente l'ammissione degli

oriundi della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della

provincia di Trento al corso per il reclutamento dei segretari comunali

ai sensi del D.L.C.P.S. 13 dicembre 1946, n. 569;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

sospeso ogni giudizio sul merito della controversia;

invita la Presidenza del Consiglio dei Ministri a trasmettere a

questa Corte entro novanta giorni dalla comunicazione della presente

ordinanza gli atti relativi all'espletamento del detto corso ed alle

conseguenti nomine.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI.