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Ordinanza 66/1958 ECLI:IT:COST:1958:66 Generato dall'IA

Ordinanza 66/1958 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 66/1958
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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della legge 29 aprile 1949, n. 264, promossi con le seguenti ordinanze:

Regesto Legislator

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Ordinanza 66/1958 · Corte costituzionale: della legge 29 aprile 1949, n. 264, promossi con le seguenti ordinanze:

Parole chiave

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ricorso del personale legittimazione a contestare licenza ricorso costituzionale all'estero lotta alla disoccupazione sospensione delle indennità di disoccupazione impugnazione di decisioni amministrative
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 8, 13 e 21

della legge 29 aprile 1949, n. 264, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza del 12 aprile 1957 del Pretore di Salò nel

procedimento penale a carico di Derossi Fermo Battista, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 310 del 14 dicembre 1957

ed iscritta al n. 97 del Registro ordinanze 1957;

2) ordinanza dell'8 gennaio 1958 del Pretore di Gaeta - sezione di

Formia - nel procedimento penale a carico di Nobis Ercole, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 1 marzo 1958 ed

iscritta al n. 5 del Registro ordinanze 1958.

Ritenuto che nel corso dei procedimenti relativi alle ordinanze

sopra elencate è stata sollevata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 8, 13 e 21, secondo le rispettive

ordinanze, della legge 29 aprile 1949, n. 264, in riferimento agli

artt. 2 e 4 della Costituzione;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 53 del 9 aprile 1957

ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità

costituzionale delle norme contenute negli artt. 8, 13, 21 e 27 della

legge 29 aprile 1949, n. 264, in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 16

della Costituzione;

che non sono stati addotti nuovi motivi;

che non è il caso di discostarsi dalla precedente decisione;

Visti l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale proposta con le predette ordinanze e ordina la

restituzione degli atti ai Pretori di Salò e Gaeta.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI.