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Ordinanza 65/1958 ECLI:IT:COST:1958:65 Generato dall'IA

Ordinanza 65/1958 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 65/1958
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Cristoforo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 65/1958 · Corte costituzionale: 296

Parole chiave

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canone del diritto di superficie revoca della rendita fitto riduzione del canone locativo diritto fondiario rurale deducibilità dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione;
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 20 dicembre

1956, n. 1422, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 6 luglio 1957 del Pretore di Maddaloni, emessa nel

procedimento civile vertente tra Carbone Mattia e Gallo Gabriele,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 7

settembre 1957 ed iscritta al n. 76 del Registro ordinanze 1957;

2) ordinanza 12 agosto 1957 del Pretore di Aversa, emessa nel

procedimento civile vertente tra Pastena Vincenzo e Chiariello

Cristoforo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296

del 30 novembre 1957 ed iscritta al n. 89 del Registro ordinanze 1957;

3) ordinanza 15 ottobre 1957 del Pretore di Aversa, emessa nel

procedimento civile vertente tra Pastena Vincenzo e Chiariello

Domenico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296

del 30 novembre 1957 ed iscritta al n. 92 del Registro ordinanze 1957.

Ritenuto che nel corso di vari procedimenti civili pendenti davanti

ai Pretori di Maddaloni e di Aversa fu sollevata questione di

legittimità costituzionale della legge 20 dicembre 1956, n. 1422,

concernente "Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici composti

in canapa nelle provincie della Campania";

che la decisione di tale questione è stata dai giudici rimessa

alla Corte con le tre ordinanze sopra elencate;

che solo in due giudizi, e precisamente in quelli promossi con

ordinanza del 6 luglio 1957 del Pretore di Maddaloni e con ordinanza

del 12 agosto 1957 del Pretore di Aversa, si è costituito il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso chiedendo la

reiezione dell'eccezione di illegittimità costituzionale della legge

impugnata;

che solo nel giudizio promosso con ordinanza del 6 luglio 1957 del

Pretore di Maddaloni si è costituito Mattia Carbone, rappresentato e

difeso dall'avv. Alberto Serino;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 53 del 14 luglio 1958

ha già deciso la questione, dichiarando la illegittimità

costituzionale della legge 20 dicembre 1956, n. 1422, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione;

Visti gli articoli 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo

1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i

giudizi davanti a questa Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale proposta con le ordinanze sopra indicate ed ordina la

restituzione degli atti ai Pretori di Maddaloni e di Aversa.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI.