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Ordinanza 62/1958 ECLI:IT:COST:1958:62 Generato dall'IA

Ordinanza 62/1958 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 62/1958
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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siciliana 22 settembre 1947, n. 11, e successive proroghe, promosso con

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Ordinanza 62/1958 · Corte costituzionale: siciliana 22 settembre 1947, n. 11, e successive proroghe, promosso con

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impieghi nella pubblica amministrazione licenziamento del pubblico dipendente divieto di esercizio della professione posizioni amministrative del funzionario sospensione delle indennità di disoccupazione statuto dei funzionari
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale

siciliana 22 settembre 1947, n. 11, e successive proroghe, promosso con

ordinanza 31 luglio 1957 del Pretore di Noto, emessa nelle cause

riunite vertenti fra Loreto Tommaso e Canonico Giovanni ed altri 10,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 del 5

dicembre 1957 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 65

del 3 dicembre 1957 ed iscritta al n. 93 del Registro ordinanze 1957.

Ritenuto che il Pretore ha proposto al giudizio di questa Corte la

questione suindicata in riferimento all'art. 14 dello Statuto della

Regione siciliana, ritenendola non manifestamente infondata e rilevante

per la decisione delle cause;

Considerato che questa Corte, con sentenza del 27 gennaio 1958, ha

già risolto la questione proposta dal Pretore di Noto dichiarando

infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 22

settembre 1947, n. 11, e successive proroghe, della quale sentenza è

stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nel numero

28 del l febbraio 1958 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione

siciliana nel numero 8 del 5 febbraio 1958;

che non sussistono ragioni per decidere diversamente la suindicata

questione;

Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo

1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe ed ordina la

restituzione degli atti al Pretore di Noto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI.