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Ordinanza 55/1958 ECLI:IT:COST:1958:55 Generato dall'IA

Ordinanza 55/1958 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 55/1958
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 - comma relativo ai

Regesto Legislator

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Ordinanza 55/1958 · Corte costituzionale: 159 - comma relativo ai

Parole chiave

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retroattività della legge accertamento dei fatti determinante nel tempo ritardo ingiustificato dell'azione penale momento del reato autorizzazione susseguente termini legali
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma

secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n.

159, promosso con ordinanza 9 ottobre 1957 pronunziata dalla Corte di

assise (1 grado) di Milano nel procedimento a carico di Beccalli

Lodovico, Alfano Giovanni e Alfano Bianca Maria, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 30 novembre 1957 e

iscritta al n. 91 del Registro ordinanze 1957.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1958 la relazione del

Giudice Mario Cosatti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Achille Salerni

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che la Corte di assise (1 grado) di Milano, nell'ordinanza

9 ottobre 1957, ha proposto a questa Corte la questione della

legittimità costituzionale dell'art. 5, comma secondo, del decreto

legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 - comma relativo ai

non militari - in riferimento all'art. 25, comma secondo, della

Costituzione, per il quale "nessuno può essere punito se non in forza

di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso";

che la questione è stata quindi prospettata sotto il profilo della

retroattività delle norme contenute nel citato art. 5;

che nell'ordinanza si fa solo riferimento ad epoca imprecisata in

cui sarebbero stati commessi i fatti ascritti agli imputati, mentre si

appalesa necessaria, ai fini della rilevanza della questione proposta,

l'esatta indicazione delle date dei fatti stessi;

che occorre all'uopo rinviare gli atti alla Corte di Milano;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti alla Corte di assise (1 grado)

di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.